Costi

Il Regolamento Arbitrale detta specifiche disposizioni dirette a disciplinare i costi della procedura.
Il Titolo VI del Regolamento sulle spese del procedimento riflette la prassi consolidatasi in questi anni che ha garantito, da un lato, le parti con un sistema di costi prevedibili, trasparenti e calmierati rispetto all’arbitrato ad hoc, e dall’altro lato, gli arbitri, che, attraverso gli anticipi versati dalle parti prima del deposito finale del lodo, hanno maggiori garanzie del pagamento, prima ancora di terminare l’incarico.

I costi della procedura arbitrale sono costituiti dalle seguenti voci:

onorari della Camera Arbitrale;
onorari del Collegio Arbitrale e le presumibili spese dichiarate dagli stessi;
onorari dei Consulenti Tecnici d’Ufficio ed presumibili spese dichiarate dagli stessi.

Gli onorari della Camera Arbitrale includono tutti i costi relativi alla gestione del procedimento ed in particolare:

direzione ed amministrazione dei casi (ricevimento e trasmissione degli atti);
convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali, presenza del personale e verbalizzazione dell’udienze, tenute presso i propri locali.

Rappresentano voci di pagamento specifico (qualora vengano richieste), le seguenti attività o servizi:

fotocopiatura di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti;
servizio di registrazione e stenotipia delle udienze, videoconferenza e servizio di interpretariato:
spese di trasferta del personale della Segreteria Generale eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali;
fotocopiatura di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo.

Gli onorari della Camera Arbitrale sono determinati in misura fissa secondo gli scaglioni stabiliti, invece, gli onorari degli arbitri sono individuati sulla base di un’oscillazione tra un minimo e un massimo e secondo gli scaglioni prefissati. Ciò consente al Consiglio Arbitrale di determinare, nella definizione della liquidazione finale degli onorari, argomenti ulteriori rispetto al solo valore della controversia; in particolare, il lavoro istruttorio svolto dagli arbitri, il tempo della procedura, la difficoltà della lite ed ogni altra situazione importante
Con riferimento ad ogni scaglione, mentre gli onorari della Camera sono determinati in misura fissa, gli onorari degli arbitri sono individuati sulla base di un’oscillazione tra un minimo e un massimo. Ciò consente al Consiglio Arbitrale di valutare, nella determinazione della liquidazione finale degli onorari, elementi ulteriori rispetto al solo valore della controversia; in particolare, l’attività istruttoria svolta dagli arbitri, la durata della procedura, la complessità della lite ed ogni altra circostanza rilevante.

Il Valore della Controversia
Uno dei benefici dell’arbitrato amministrato A.N.P.A.R è quello di dare opportunità alle parti di essere al corrente del possibile costo della risoluzione di una controversia, rapportandosi alle tariffe allegate al Regolamento.

Il valore della controversia è dato dalla somma di tutte le richieste avanzate – in via principale, alternativa o riconvenzionale – dalle parti e volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva. Il valore della controversia viene individuato dalla Segreteria Generale di intesa con il Collegio Arbitrale, sulla base degli atti depositati dalle parti (art. 35). Differenti sono comunque i metodi di determinazione del valore della lite previsti dall’Allegato A annesso al Regolamento.  

Versamenti anticipati e finali
La Segreteria, dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, provvede a richiedere alle parti un fondo iniziale a copertura delle spese del procedimento per consentire l’avvio dell’attività e la normale costituzione del Collegio Arbitrale (art. 37.1)

Ai fini della determinazione di detto fondo, la Segreteria Generale specifica provvisoriamente il valore della controversia sulla base delle istanze presentate dalle parti nei loro atti introduttivi,  facendo ricorso ai criteri individuati nell’Allegato A del Regolamento.

L’acconto costituisce un obbligo necessario per dar modo  alla procedura di seguire il suo corso. L’adempimento di detto obbligo è posto dal Regolamento come condizione necessaria per lo svolgimento dell’arbitrato (art. 21.1). Nel corso del procedimento, possono essere richieste, sempre dalla Segreteria Generale, una o più integrazioni.

Al termine della procedura, a seguito della precisazione delle conclusioni delle parti, il Consiglio Arbitrale provvede a chiudere i costi conclusivi dell’arbitrato. In seguito, la Segreteria provvede a richiedere tali costi alle parti per consentire al Collegio Arbitrale di depositare il lodo.

Le tariffe sono in vigore dal 1° gennaio 2010 e sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge. Non è richiesto il pagamento di alcun diritto di registrazione al momento del deposito della domanda.

Il costo di tale servizio è di Euro 200,00 + IVA per la nomina di un singolo arbitro e Euro 400 + IVA in caso di nomina dell’ intero Collegio Arbitrale, da corrispondersi al momento del deposito della richiesta arbitrale.
Nei casi in cui il procedimento venga trasformato e affidato alla gestione della Camera Arbitrale, il prezzo pagato verrà risarcito attraverso compensazione con gli onorari previsti dal Tariffario.

I pagamenti possono essere effettuati mediante:

assegno circolare intestato all’A.N.P.A.R.;
bonifico  intestato a ANPAR- Associazione Nazionale per  l’Arbitrato intrattenuto con la:
BANCA MEDIOLANUM
C/C N. 1079670
ABI N. 03062
CAB n. 34210
CODICE IBAN- IT17I0306234210000001079670
Causale versamento: richiesta arbitrale

I costi per la  nomina degli arbitri

Le parti fissano nella clausola arbitrale le modalità di nomina degli arbitri.
Generalmente, nei casi in cui la clausola preveda che la controversia sia decisa da un Collegio Arbitrale, ciascuna parte designerà un arbitro e il terzo potrà essere designato d’accordo dai primi due o, in mancanza di un’intesa, da un’autorità di nomina (Camera arbitrale A.N.P.A.R- Presidente del Tribunale, Ordini Professionali ecc.). La medesima autorità di nomina potrà essere chiamata a designare l’Arbitro Unico.

In base alle previsioni della clausola arbitrale, quindi, le parti possono indirizzarsi alla Camera Arbitrale per la nomina di arbitri in procedimenti “ad hoc”, non amministrati dalla stessa Camera. Le parti possono optare comunque, sino al momento della costituzione del Tribunale Arbitrale, di trasformare l’arbitrato “ad hoc” incaricando l’amministrazione del procedimento alla Camera Arbitrale con l’applicazione del Regolamento Arbitrale.

Tale trasformazione può avvenire o a seguito dell’invito di una parte successivamente condiviso dall’altra parte, sia durante la prima udienza di costituzione. In quest’ultimo caso sia le parti che il Tribunale Arbitrale possono richiedere l’assistenza di una segretaria della Camera Arbitrale.

Come depositare la domanda

Attraverso il servizio di nomina degli arbitri, le parti possono così scegliere che gli arbitri vengano nominati dal:

:: Presidente della Camera Arbitrale A.N.P.A.R.  di Pellezzano (SA);
:: Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale A.N.P.A.R. di Pellezzano;
:: Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale A.N.P.A.R. di Pellezzano.

La parte deve depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale A.N.P.A.R. o anche presso una delle delegazioni o ufficio dell’A.N.P.A.R. presenti su tutto il territorio nazionale una richiesta di nomina di arbitro, in base alla convenzione arbitrale (che deve essere allegata alla richiesta).
La richiesta arbitrale deve specificare  la materia del contendere e il valore definitivo o presunto della controversia, per permettere di individuare il professionista più idoneo in base alla specificità richiesta del caso da arbitrare.