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Questa la sentenza:

Tribunale di Verona, sez. III Civile, sentenza 29 ottobre 2015
Giudice Vaccari
Motivi della decisione
La XX S.P.A (d’ora innanzi per brevità solo) ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Banca per sentir con la XX stato ingiunto, nella sua qualità di garante della
S.p.A., di pagare in favore del predetto istituto di credito la somma di euro 153.438,31, di cui 9.661,72 per saldo debitore del c/c n11~ di cui al contratto stipulato dalla Banca con la medesima S.p.a. ed euro 119.628,80 per n.2 fatture export anticipate e rimaste insolute di cui al contratto n._n stipulato sempre dalla XX S.p.a. in data 23.04.2009, e il resto per spese ed interessi di estinzione.
A sostegno dell’opposizione l’attrice ha dedotto due motivi.
Con il primo ha lamentato l’inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio, e costituita dal estratto autentico notarile dal libro giornale dei crediti in sofferenza della convenuta, a costituire prova scritta dei credito ingiunto. ‘Con il secondo motivo di opposizione invece, l’attrice ha ‘ negato la propria qualità di obbligata solidale della ~~ S.p.a. sulla base dell’assunto che la lettera di patronage prodotta dall’opposta al fine di comprovare la stessa non costituiva fideiussione.
La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avversaria e assumendone l’infondatezza, sulla base di puntuali deduzioni sia in punto di fatto che in quello di diritto. Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, la domanda attorea è infondata e per tanto va rigettata.
Con riguardo al primo motivo di opposizione si deve rilevare come il documento contestato da parte attrice in realtà costituisca prova idonea e sufficiente dei crediti azionati dalla convenuta, anche nel giudizio di merito, tenuto conto che l’attrice non ha specificamente contestato le risultanze dei medesimo. Peraltro, va anche osservato che nel giudizio di merito la convenuta ha prodotto gli estratti conto relativi al c/c per cui è causa per il periodo del 5.03.2009 al 14.06.2013 senza che, ancora una volta, l’attrice ne abbia contesto i contenuti. Per quanto attiene ai credito per insoluti e RI.BA. la convenuta al momento della sua costituzione in giudizio ha prodotto copia delle fatture oggetto di anticipazione e nemmeno in questo caso l’attrice ha rivolto alcuna contestazione a riguardo.
L’ulteriore assunto dell’opponente in ordine alla qualificazione della lettera a propria firma allegata al ricorso monitorio è drasticamente smentito dal contenuto della stessa, quale è stato puntualmente richiamato dalla difesa della convenuta, e che induce a qualificarla sicuramente come lettera di patronage forte, avuto riguardo alla precisa prestazione di garanzia resa con essa da parte dell’attrice in favore della i.., in relazione alla linea di credito di euro 400.000,00 concessa alla medesima dalla convenuta.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico dell’attrice opponente in applicazione dei principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.
In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione mentre quello per la fase istruttoria e per la fase decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 30 % alla luce della considerazione che la prima è consistita nella sola partecipazione a due udienze mentre nella fase decisionale parte convenuta ha ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.
Peraltro nel caso di specie, è possibile applicare l’art. 4, co.8, dei D.M. n.55/2014, potendo qualificarsi la difesa della convenuta opposta come “manifestamente fondata”, secondo l’espressione utilizzata da tale norma.
Essa invero è stata introdotta nel D.M. 55/2014 a seguito del recepimento dell’orientamento che il Consiglio di Stato aveva espresso nel parere n.161 del 18 gennaio 2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all’epoca dal Ministero. La norma in esame ha quindi previsto quella che lo stesso Consiglio di Stato ha definito, in quella occasione, come un’ipotesi di soccombenza qualificata, riconoscibile ex officio dal giudice, avente la duplice finalità non solo di “scoraggiare pretestuose resistenze processuali” ma soprattutto di ‘valorizzare, premiandola, l’abilità tecnica dell’avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie” (così testualmente il richiamato parere del Consiglio di Stato e in termini pressoché identici la relazione ministeriale al d.m.5512014).
Ciò chiarito sulla genesi della disposizione in esame, essa viene in rilievo, ad avviso di questo Giudice, nei casi in cui. il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei :propri assunti e, specularmente, l’infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie. ai proprio apporto argomentativo. Volendo esemplificare si può pensare ai casi in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involge questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi è stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Nel caso di specie la difesa della convenuta ha fornito il contributo richiesto dalla norma in esame poiché all’udienza del 2015 si era opposta, con puntuali argomentazioni, alla concessione dei termini ai sensi deil’art. 183 VI comma c.p.c., evidenziando così come la causa fosse matura per la decisione.
Il compenso spettante al difensore della convenuta può pertanto essere aumentato ad euro 13.773,50, ai sensi dell’art. 4, comma 8, d.m.5512014.
Ancora, al difensore della convenuta spetta   l’attività di assistenza prestata nella fase di mediazione,.ai sensi dell’art. 20 del d.m. 5512014 essendosi trattato di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel presente giudizio. Il relativo importo va determinato in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (euro 4.320,00).
Sull’importo complessivo riconosciuto a titolo di compenso alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata.
Non può essere.’ accolta la domanda di condanna dell’attrice ai sensi dell’art. 96 comma III c.p.c. avanzata dalla convenuta, atteso che l’iniziativa giudiziaria della prima non può giudicarsi connotata da mala fede o colpa grave, e non rilevando a tal fine la circostanza evidenziata in sede di discussione dalla difesa della convenuta che lad~ non ha partecipato al procedimento di mediazione svoltosi in corso di causa. Tale evenienza invece, impone a questo giudice, ai sensi dell’art.8, comma V, d.lgs. 28/2010, l’emissione nei confronti dell’attrice della condanna al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio (euro 330,00) atteso che la predetta assenza non è stata in alcun modo, giustificata.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda avanzata dall’attrice opponente e per l’effetto condanna la stessa a rifondere alla convenuta opposta le spese dei presente giudizio che liquida nella somma di euro 18.093,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, ]va, se dovuta e Cpa.
Visto l’art. 8 comma V del digs. 28/2010 condanna l’attrice al versamento della somma di euro 330,00 all’entrata del bilancio dello Stato.