Pubblichiamo una significativa interrogazione parlamentare ikn materia di ARBITRATO
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
con atto di sindacato ispettivo n. 4-00324 del 29 aprile 2013, gli interpellanti hanno chiesto al Governo specifiche notizie in merito agli arbitrati concessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al signor Edoardo Longarini, ex concessionario dei piani di ricostruzione post-bellica di Ancona, Ariano Irpino e Macerata;
l'interrogazione parlamentare, ancora senza risposta, richiama gli atti dei piani di ricostruzione post bellica;
con disciplinare 12 novembre 1964, n. 3758, sono stati affidati in concessione alla srl Adriatica costruzioni i lavori del 1o e 2o lotto del piano di ricostruzione della città di Macerata;
con ulteriore disciplinare del 15 dicembre 1975, sono stati affidati in concessione alla medesima società anche i lavori del 3o, 4o e 5o lotto del piano di ricostruzione di Macerata;
con domanda di arbitrato, notificata in data 25 giugno 2007, il signor Edoardo Longarini, in qualità di unico socio assegnatario di tutti i rapporti facenti capo alla suddetta società posta in liquidazione, ha avviato un contenzioso riguardante il suddetto rapporto concessorio per la realizzazione del piano di ricostruzione di Macerata;
con l'atto di cui sopra il signor Edoardo Longarini ha designato quale arbitro di parte l'ingegnere Vito Gamberale;
l'Avvocatura generale dello Stato, con atto di declinatoria della competenza arbitrale, datato 2 luglio 2007, nel richiamare la sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale, che consente alla parte cui è notificata la domanda di poter declinare la competenza arbitrale, e nell'attestare l'intenzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi della relativa facoltà, ha, di conseguenza, declinato la competenza arbitrale in ordine alla suddetta controversia;
in data 26 giugno 2007, ovvero il giorno successivo alla domanda di arbitrato, è stato sottoscritto a firma delle parti (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore e Longarini) il verbale di nomina, quale arbitro di parte ministeriale, dell'avvocato Domenico Condello, nonché, in veste di presidente del collegio arbitrale, del professore Carlo Malinconico;
nell'atto di cui sopra, sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si apprende che: «le Parti concordano nel deferire ad arbitri la controversia di cui alle premesse e nel designare – casi come designano con il presente verbale – il professor Carlo Malinconico quale terzo arbitro con funzione di Presidente, ai fini della risoluzione della controversia insorta come in epigrafe indicata»;
a distanza di 30 minuti dalla firma di suddetto verbale di nomina il collegio arbitrale, così come stabilito dall'articolo 809 del codice di procedura civile, si è riunito e ha designato, quale terzo arbitro con funzione di presidente, il professore Carlo Malinconico;
si apprende dal verbale di costituzione di suddetto collegio arbitrale che, in tale occasione, si è anche proceduto alla nomina dell'ufficio di segreteria, cui sono stati preposti la signora Rita Rufini e il signore Guglielmo Marconi, che hanno accettato l'incarico e sono stati immessi immediatamente nelle loro funzioni;
con ordinanza datata 16 luglio 2007, il presidente Malinconico ha disposto la nomina dell'avvocato Sergio Fidanzia, quale terzo segretario del collegio arbitrale;
il professore Carlo Malinconico all'epoca dei fatti esercitava le funzioni di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
l'ingegnere Vito Gamberale all'epoca dei fatti era amministratore delegato di Fondo 2 infrastrutture (F2i), costituito a cura del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura pubblica;
l'avvocato Domenico Condello, tra gli altri incarichi, era docente presso le università di Urbino e di Roma «La Sapienza» e «Roma tre», nonché giudice costituzionale aggregato (eletto dal Parlamento in seduta comune il 5 luglio 2006);
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, nel corso di un'intervista pubblicata sul Sole 24 Ore in data 7 settembre 2007, ha dichiarato di essere contrario agli arbitrati in quanto la pubblica amministrazione era sempre soccombente ed ha annunciato norme urgenti per sopprimerli, salvo poi, in meno di 24 ore dalla pubblicazione dell'articolo, accordare l'arbitrato;
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel concedere l'arbitrato di cui sopra, non ha atteso che l'organo di difesa dello Stato potesse, nei 20 giorni previsti dalla legge, declinare la competenza arbitrale, cosa che è puntualmente avvenuta. L'Avvocatura generale dello Stato, infatti, in data 2 luglio 2007, ha «declinato la competenza arbitrale in relazione alla controversia introdotta con domanda notificata il 26 giugno 2007 ed invitato la controparte a proporre le proprie domande e istanze avanti al Giudice Ordinario secondo le vigenti norme di rito»;
nel 1999, il Parlamento ha approvato una norma d'interpretazione autentica della legge n. 317 del 1993, che prevede: «che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori». Tale norma, a detta degli interpellanti, non sembra essere stata presa in considerazione al fine di contrastare la fondatezza delle pretese del signor Longarini;
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore ha espressamente sottoscritto la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente – unitariamente alla controparte – facendo espressa menzione dell'accettazione («concordano») di deferire agli arbitri la controversia, senza attendere che, come sopra visto, l'Avvocatura dello Stato potesse esercitare la facoltà di declinatoria;
il professore Carlo Malinconico ha rinunciato all'incarico e la controversia, in data 27 giugno 2008, veniva quindi trasferita al medesimo collegio arbitrale (presidente avvocato Vincenzo Nunziata, arbitro l'ingegnere Vito Gamberale, arbitro l'avvocato Ignazio Messina) già costituito per la risoluzione della vertenza relativa al comune di Ariano Irpino e ciò «in ragione della suddetta attinenza di questioni giuridiche e tecniche, e pertanto per ragioni di economicità, speditezza ed efficienza della procedura arbitrale»;
con il verbale di costituzione del collegio arbitrale del 27 giugno 2008, si è anche proceduto alla nomina dell'ufficio di segreteria, cui sono stati preposti la dottoressa Maria Caterina Giuffrè e confermati i signori Rita Ruffini e Guglielmo Marconi già nominati dal precedente collegio arbitrale: «Tutti accettano l'incarico e vengono immediatamente immessi nelle funzioni»;
la legge n. 317 del 1993 è stata inserita, in coincidenza con i fatti sopra descritti, nell'elenco delle leggi da sopprimere poiché considerata superata e inutile;
in un articolo pubblicato in data 9 luglio 2008 su Il Corriere della Sera, a firma di Gian Antonio Stella, si leggeva quanto segue: «Ricordate Edoardo Longarini, era famoso negli anni ’80. La facilità con cui riusciva ad avere dai protettori politici «piacerini» incredibili come il riconoscimento di un anno lavorativo di soli 180 giorni (tre e mezzo a settimana) con il risultato che arrivò a ottenere 29 anni e un mese di tempo per costruire una strada di 4 chilometri. L'inserimento in un decreto di due righe che, in contrasto con tre leggi precedenti, toglievano dei lavori all'ANAS per darli a lui. Due righine infilate in un decreto sullo smaltimento delle arance invendute in Sicilia. Quella volta il regaluccio, scoperto all'ultimo istante, saltò per un solo voto: 171 a 170. Ma oggi (…), Edoardo Longarini sta per essere benedetto di nuovo da una nuova leggina ad hoc. Nel calderone delle norme da «disboscare», infatti, una misteriosa manina ha inserito la legge 317 del 1993»;
a seguito della pubblicazione del Il Corriere della Sera, numerosi parlamentari protestarono vivamente e il Ministro per la semplificazione normativa pro tempore Calderoli rimediò alla definita «svista», evitando la soppressione della legge;
come risulta dall'elenco «pubblicità incarichi conferiti e autorizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa» in data 6 novembre 2008, è stato affidato al professore Pasquale De Lise l'incarico di presidente del collegio arbitrale per la risoluzione della controversia tra il signore Edoardo Longarini e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nominato dalle parti per un petitum di 300.000.000 euro (trecento milioni di euro). Oltre al presidente De Lise, dovrebbero far parte del collegio arbitrale anche il professor Aldo Pezzana e l'avvocato Aurelio Vessichelli;
il professore De Lise, era, all'epoca della nomina, presidente aggiunto del Consiglio di Stato e nel 2012 è stato indicato, dal Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, Corrado Passera, nella terna delle personalità da valutare per la carica di presidente della nascente autorità indipendente sui trasporti, mentre l'avvocato Vessichelli fa parte dell'Avvocatura generale dello Stato;
ad avviso degli interpellanti, nel periodo 2007 e 2008 (Ministri delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore Di Pietro e Matteoli), il signor Longarini ha dato corso agli arbitrati contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono stati costituiti i collegi che, presumibilmente, hanno concluso o si apprestano a concludere i propri lavori e a stabilire se e quanto spetti alle parti;
riguardo all'arbitrato sul piano di ricostruzione di Macerata, in base ad un articolo di stampa su Il Corriere della Sera del 10 gennaio 2012 dal titolo «Tutti i super incarichi del tecnico trasversale», allusivamente rivolto al professore Malinconico, il giornalista Sergio Rizzo scriveva: «il costruttore Edoardo Longarini, come noto alle cronache di Tangentopoli, aveva attivato un arbitrato per il vecchio Piano di ricostruzione di Macerata chiedendo allo Stato 70 milioni di euro. La clausola era nel contratto e il Ministro Di Pietro era con le spalle al muro. Nominò come proprio arbitro l'Avvocato dipietrista Domenico Condello. Longarini designò invece l'ex amministratore di Autostrade Vito Gamberale. I due arbitri di parte nominarono quindi di comune accordo come presidente del collegio il nostro Carlo Malinconico. Una scelta si disse «di garanzia». Ma che non mancò di suscitare polemiche. Anche perché un Segretario Generale di Palazzo Chigi, nelle vesti di arbitro in una controversia privata, non si era mai visto»;
riguardo all'arbitrato presieduto dal professore De Lise, l'entità è pubblicata sul sito degli incarichi pubblici ed è di 300 milioni di euro;
non si conosce, invece, l'entità della somma richiesta per il piano di ricostruzione di Ariano Irpino;
ad avviso degli interpellanti, visti gli esiti degli arbitrati che hanno visto lo Stato soccombere per oltre il 95 per cento degli stessi, e in innumerevoli casi per somme superiori a quelle richieste dalle controparti private, si può supporre che la richiesta allo Stato si potrebbe avvicinare a un miliardo di euro;
la legge n. 317 del 1993, in vigore prima della costituzione dei collegi arbitrali di cui sopra, esplicitamente prevede che: «I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori»;
di recente sono emersi ulteriori atti che possono mettere a serio rischio la politica annunciata dal Governo;
secondo alcuni articoli di stampa pubblicati sui quotidiani Il Corriere Adriatico e Il Messaggero cronache di Ancona e sul mensile Panorama del 24 maggio 2013, la guardia di finanza, su mandato della procura della Repubblica di Roma, in seguito ad un esposto presentato da un consigliere regionale, ha effettuato ripetute visite presso gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed acquisito documentazione riferita agli arbitrati oggetto dell'interpellanza. L'entità del contenzioso in cui lo Stato sarebbe soccombente ammonterebbe a circa 1,5 miliardi di euro, ovvero una somma pari al costo degli ammortizzatori sociali a favore di 500.000 lavoratori italiani per un periodo di 36 mesi;
risulta agli interpellanti che è stato emanato il lodo arbitrale definitivo n. 142 del 2009, reso esecutivo con decreto emesso in data 28 settembre 2010 (r.g. 12682/10), lo stesso con cui si rendeva esecutivo il lodo per il piano di ricostruzione di Ariano Irpino;
risulta altresì agli interpellanti che, con riferimento ai piani di ricostruzione di Ariano Irpino e Macerata, il signore Edoardo Longarini, con atto di precetto del 23 febbraio 2011, notificato il 1o marzo 2011, ha intimato il pagamento di 254.236.165,43 euro e a tale atto di precetto è seguito, in data 18 marzo 2011, notificato il 6 aprile 2011, un atto di pignoramento per la cifra di 381.354.248,14 euro; successivamente, a seguito della rideterminazione dell'importo effettuata dall'ufficio centrale di bilancio e sulla base del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, è stato emesso un decreto di pagamento (n. 7630 del 2 maggio 2011) mediante la speciale procedura in conto sospeso per l'importo di 250.097.010,94 euro;
risulta altresì agli interpellanti che per il piano di ricostruzione di Ancona sono stati emanati il lodo parziale in data 26 marzo 2012 e il lodo definitivo in data 20 luglio 2012, non ancora esecutivo, con cui il collegio arbitrale, composto dal presidente Pezzana e dagli arbitri Longobardi e Vessichelli, ha deciso:
«1. liquida in favore del signor Edoardo Longarini la complessiva somma risarcitoria di 1.201.105.077 euro, in corrispondenza della condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
2. condanna il MIT al pagamento in favore di Edoardo Longarini di metà delle spese, diritti ed onorari di lite, che liquida per intero in 4.000.000 di euro oltre a spese generali, IVA e C.P.A.;
3. dispone che le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, gli onorari degli arbitri, il compenso dei segretari, le spese e gli onorari del C.T.U., da liquidarsi con separate ordinanze, con obbligo di solidarietà siano poste a metà tra il MIT e il signor Longarini»;
risulta altresì agli interpellanti che il collegio arbitrale ha emesso un'ordinanza che dispone la liquidazione agli arbitri, ai segretari e per le spese di funzionamento del collegio arbitrale. La direzione generale per gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 5894/u del 21 novembre 2012, ha ritenuto che «le ingenti richieste del collegio: 12.000.000 di euro per gli arbitri, 1.200.000 euro per i segretari e 620.000 euro per il CTU (al netto di IVA, oneri previdenziali e C.P.A.), non corrispondono assolutamente a quanto effettivamente liquidabile in applicazione della vigente normativa» e ha chiesto di revocare la suddetta ordinanza, rideterminando le somme da liquidare sulla base di parametri fissati in base a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici (articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006);
non sembra agli interpellanti che sia stata osservata la legge n. 317 del 1993: «i lavori relativi a lotti di piani ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento»; «le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione, annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, perdono efficacia e la definizione contabile deve essere effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di esecuzione dei lavori»; «dalla data di entrata in vigore della legge cessano di avere efficacia le disposizioni riferite ai piani di ricostruzione» –:
quali iniziative concrete e immediate si intendano assumere per impedire un esborso per una cifra enorme (oltre 1,5 miliardi di euro), non dovuto ai sensi della citata legge n. 317 del 1993 e per recuperare i 250 milioni di euro pagati in conto sospeso dallo Stato al signor Longarini;
se intenda contrastare e come «le ingenti richieste» dei collegi arbitrali come quello riferito ad Ancona per 12.000.000 euro ai tre arbitri, 1.200.000 euro per i segretari e 620.000 euro per il consulente tecnico d'ufficio.
(2-00137)
«Agostinelli, Turco, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Dell'Orco, Catalano, De Lorenzis, Terzoni, Busto, Daga, Segoni, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Tofalo, Petraroli, Della Valle, Vallascas, Da Villa, Mucci, Fantinati, Prodani, Crippa».
(9 luglio 2013)