Cominciano a prendere corpo le proposte e le denunce fatta fin dal 2007 all’Antitrust dall’A.N.P.A.R. in merito al riconoscimento dei crediti per la formazione continua. finiranno, prepotenze, discriminazione, favoritismi e ricatti.
Questo è quanto dice l’Autorità alla lettera c) in materia di liberalizzazione delle libere professioni “limitazione dei poteri dei Consigli degli ordini alla fissazione di requisiti minimi dei corsi di formazione, senza alcuna necessità di autorizzazioni o riconoscimenti preventivi, prevedendo forme di auto- dichiarazione da parte degli organizzatori con meri controlli a campione”. Ciò significa che con questa previsione il professionista deve seguire percorsi di formazione continui permanenti a prescindere da autorizzazioni o riconoscimenti da parte degli ordini. Verranno, dunque meno, gli abusi, nei confronti degli iscritti, di obbligarli a seguire percorsi formativi riservandone a loro stessi la gestione, ottenendo in tal mado vantaggi lesivi del principio di concorrenza. I consigli nazionale degli ordini professionali dovranno solo stabilire i requisiti minimi dei corsi di formazione, uniformi sul territorio nazionale – (mediazione, arbitrato e sistemi ADR compresi), che altri enti formativi potranno dichiarare con autocertificazione – e con possibilità di controlli a campione, ma senza necessità di un previo riconoscimento o autorizzazione dei corsi e dei relativi crediti formativi.
Questo è quanto dice l’Autorità alla lettera c) in materia di liberalizzazione delle libere professioni “limitazione dei poteri dei Consigli degli ordini alla fissazione di requisiti minimi dei corsi di formazione, senza alcuna necessità di autorizzazioni o riconoscimenti preventivi, prevedendo forme di auto- dichiarazione da parte degli organizzatori con meri controlli a campione”. Ciò significa che con questa previsione il professionista deve seguire percorsi di formazione continui permanenti a prescindere da autorizzazioni o riconoscimenti da parte degli ordini. Verranno, dunque meno, gli abusi, nei confronti degli iscritti, di obbligarli a seguire percorsi formativi riservandone a loro stessi la gestione, ottenendo in tal mado vantaggi lesivi del principio di concorrenza. I consigli nazionale degli ordini professionali dovranno solo stabilire i requisiti minimi dei corsi di formazione, uniformi sul territorio nazionale – (mediazione, arbitrato e sistemi ADR compresi), che altri enti formativi potranno dichiarare con autocertificazione – e con possibilità di controlli a campione, ma senza necessità di un previo riconoscimento o autorizzazione dei corsi e dei relativi crediti formativi.