OGGETTO: DENUNCIA E DIFFIDA DI RETTIFICA
Richiesta di rettifica da parte dell’Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione (A.N.P.A.R), per quanto di offensivo e di lesivo è riportato nella lettera A/R inviata a nostri corsisti, avente ad oggetto: domanda di iscrizione all’elenco dei conciliatori alla vostra camera di conciliazione e arbitrato per la risoluzione delle SOLO controversie insorte tra investitori – esclusi gli investitori professionali – e intermediari che hanno violato gli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali in materia di servizi di investimento, nella quale riportate al comma secondo la seguente frase:
….omissis….. Al riguardo si rappresenta che l’A.N.P.A.R., si è rifiutata di fornire la conferma dell’avvenuta partecipazione della S.V. al suddetto corso e, pertanto, la scrivente Camera è nell’impossibilità di effettuare la verifiche di cui all’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”. A prescindere che nelle missive inviate anche per conoscenza al Ministero di Giustizia, a noi indirizzate venivano richieste cose diverse da quelle della “partecipazione” e comunque riguardanti richieste non divulgabili, Vi siete autorizzare a riversare sulla nostra organizzazione al fine di giustificare il vostro irregolare operato, la vostra palese negligenza.
Questo, ovviamente, ha procurato allarmismo e un non indifferente discredito al nostro Ente formatore. La giusta verità del mancato rifiuto, sta nel fatto che quello che ci chiedevate non poteva esservi dato. Tant’è che nel successivo comma 3 della vostra lettera, inviata ai nostri corsisti, chiedete di produrre ORIGINALE dell’attestato di frequentazione del corso, pur sapendo che detto originale è in possesso di chi ha presentato la domanda, procedura quesdta che avreste dovuto adottare all’epoca del pseudo “bando”. Per tale motivo lo scrivente, Vi DIFFIDA ad inviare lettera di rettifica eliminando l’intero comma 2.
Vogliate pertanto voler provvedere, a detta rettifica per vie brevi, anche a mezzo stampa, comunicandocene la rassegna e gli estremi di comunicazione. Resta inteso che la rettifica deve essere inviata con A/R, anche, a tutti i soggetti coinvolti per conoscenza. E’ fatta salva ogni azione di risarcimento danni causato all’immagine ed alla professionalità dell’organizzazione che rappresento. E’ fatto salvo anche il diritto di conoscere, essendo Voi emanazione di un ente pubblico, a carico di chi è l’esoso esborso di costi postali sostenuti per il rinvio di un “bando”. La mancata rettifica comporterà l’automatica richiesta di risarcimento danni e la comunicazione a tutti gli organi , magistratura compresa – per gli adempimenti del caso.
Salerno 15/11/2010
Il presidente
Dott. Giovanni Pecoraro*