NORME DI COMPORTAMENTO DELL’ARBITRO

Le norme di comportamento degli arbitri  sono scritte negli articoli dall’806 al 840 del Codice di Procedura Civile

1. Chiunque accetti l’incarico di svolgere la funzione arbitrale in un arbitrato amministrato dall’Associazione Arbitrale Nazionale e Internazionale, si impegna a svolgerlo secondo il Regolamento Nazionale e Internazionale della stessa e secondo le presenti norme di comportamento.

2. L’arbitro, quando accetta di essere arbitro, deve essere certo di poter assolvere al proprio compito con la competenza richiestagli secondo le sue personali qualificazioni professionali.”

3. L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter assolvere al proprio compito con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che egli si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti.

4. Allo scopo di garantire la propria imparzialità, l’arbitro deve essere e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura arbitrale, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta.

5. Unitamente all’accettazione l’arbitro deve dichiarare per iscritto :qualunque relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla sua indipendenza ed imparzialità; qualunque interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all’oggetto della controversia; qualunque pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità. Tale dichiarazione, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta nel corso di tutta la procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.

6. Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato come causa di revoca dell’arbitro o di mancata conferma da parte dell’Associazione Arbitrale in un nuovo procedimento arbitrale.

7. L’arbitro designato dalla parte, che sia tenuto per volontà delle parti stesse a partecipare alla scelta del terzo arbitro, può contattare la parte che l’ha designato o il suo rappresentante in giudizio, per sapere se ritengono accettabili i nominativi proposti.

8.L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione della controversia ma non può influire sulla loro determinazione, facendo intendere di aver già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.

9.Durante la procedura arbitrale l’arbitro deve evitare ogni comunicazione unilaterale con qualunque delle parti o i suoi difensori, senza dame notizia all’Associazione Arbitrale affinché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

10. L’arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza dell’Associazione Arbitrale.

11.L’arbitro non deve sollecitare né accettare alcun accordo diretto con la parte che l’ha designato. relativo alle spese o agli onorari.

L’arbitro ha diritto, oltre che ai rimborsi spese, al compenso per l’opera prestata nella misura determinata esclusivamente dall’Associazione Arbitrale, in relazione alle tariffe della stessa, che si ritengono approvate dall’arbitro quando accetta l’incarico.

12. Durante la procedura arbitrale, l’arbitro deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la massima partecipazione delle parti su di un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

13. E’ dovere dell’arbitro dedicare all’arbitrato tutto il tempo e l’attenzione che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile. In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.

14. L’arbitro chiamato a svolgere la propria funzione all’interno di un collegio giudicante deve partecipare con impegno a tutte le attività del collegio così da garantire alle parti la massima attenzione e ponderazione al momento della decisione. In particolare, deve astenersi da qualunque comportamento defatigatorio o intimidatorio nei confronti dei colleghi diretto ad ostacolare il corretto svolgimento della procedura arbitrale fino alla sua conclusione.

15. L’arbitro che non rispetta le presenti norme di comportamento, può essere sostituito dall’Associazione Arbitrale. Qualora non ritenga opportuno provvedere alla sostituzione per non provocare inutili ritardi nella procedura arbitrale, il Consiglio Arbitrale, anche dopo la fine del procedimento arbitrale, può sanzionare il comportamento dell’arbitro, rifiutandone la conferma in successive procedure arbitrali.