Con il decreto n. 343/2016 del ministro delle Finanze dal 1° ottobre sono entrate in vigore le nuove norme sul tema dell’anatocismo bancario, che prescrivono una volta per tutte come debbano essere calcolati gli “interessi sugli interessi”.Il cambiamento interessa soprattutto i contratti di conto corrente e i fidi. La novità di rilievo concerne il calcolo degli interessi a debito e a credito dei conti correnti: essi devono avere la stessa periodicità e il periodo di calcolo non può essere inferiore all’anno. Il calcolo degli interessi deve aver luogo alla fine dell’anno solare, e il pagamento degli interessi non può essere avanzato prima del 1° marzo dell’anno successivo. In pratica ciò evidenzia che la banca non potrà richiedere al cliente interessi per uno scoperto di conto corrente relativo a un dato anno prima del 1°marzo dell’anno successivo. Nell’ipotesi del pagamento di interessi debitori il cliente potrà quindi determinarsi di pagare immediatamente oppure potrà abilitare la banca a calcolare gli interessi dovuti aggiungendoli al capitale già a debito sul conto ma soltanto ed unicamente firmando una particolare dichiarazione scritta. In tal caso però non si produce un calcolo “degli interessi sugli interessi”, ovvero di “anatocismo”, perché in questo caso infatti gli “interessi” si trasformano in “capitale” e pertanto su questo possono essere calcolati nuovi interessi. Alcune banche hanno già inviato lettere alla loro clientela con le quali richiedono l’autorizzazione per l’addebito in conto degli interessi debitori. Una tale richiesta non comporta nessun onere di fatto per il cliente che può sempre revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione data.Si chiarisce, che in caso di mancato pagamento degli interessi debitori la banca può ricorrere alle vie legali e chiedere il pagamento degli interessi moratori, consistenti nel pagamento degli interessi dovuti per il ritardo.
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- Articolo pubblicato:22 Ottobre 2016
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