Domanda
Come, nel prossimo futuro, si pensa di regolare, a livello operativo, mancando sul punto una chiara presa di posizione del legislatore, le relazioni tra accertamento con adesione e la c.d. mediazione fiscale obbligatoria?
Risposta
L’articolo 39, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’articolo 17-bis, concernente l’istituto della mediazione. Tale disposizione ha introdotto, per le controversie tributarie di valore non superiore a ventimila euro, uno strumento deflativo del contenzioso, il quale è preordinato ad anticipare, in pratica, con una determinazione amministrativa, l’esito ragionevolmente atteso del giudizio, evitando così un “rinvio” ai Giudici tributari delle contestazioni che possono essere risolte in sede amministrativa. La ratio del nuovo istituto è quella di prevedere sistematicamente un contraddittorio col contribuente prima dell’instaurazione del contenzioso, al fine di verificare sempre in via preventiva la possibilità di definire la lite potenziale senza le lungaggini e gli oneri del contenzioso giurisdizionale. Nella fase obbligatoria di mediazione l’Agenzia è tenuta ad esaminare l’istanza del contribuente e ad assumere, al riguardo, una motivata decisione di accoglimento o rigetto dell’istanza ovvero a formulare una proposta di mediazione. In definitiva, il procedimento amministrativo di mediazione consente al contribuente e all’Agenzia di illustrarsi le reciproche ragioni prima di incardinare la lite; e se le ragioni di una delle parti sono fondate e non vengono ragionevolmente accolte dall’altra, è prevedibile ed auspicabile che il Giudice tributario la condanni sempre alla rifusione sia delle spese di lite sia delle spese del procedimento di mediazione, forfetizzate dal legislatore nel 50% delle spese di lite, oltre ovviamente alle altre possibili conseguenze negative della soccombenza in una lite temeraria.
In estrema sintesi, la mediazione è una parentesi di 90 giorni di riesame e ponderazione per entrambe le parti, parentesi che si dispiega fra due termini processuali, quello di 60 giorni per notificare il ricorso all’Agenzia e quello successivo di 30 giorni che ha il ricorrente per depositare in Commissione tributaria il medesimo ricorso.
La mediazione ha un ambito di applicazione più ampio e in parte diverso rispetto all’accertamento con adesione e agli altri istituti deflattivi del contenzioso, considerato, in particolare, che: non riguarda solo gli accertamenti, ma tutti gli atti impugnabili, compresi i dinieghi di rimborso;
obbliga l’Agenzia ad esaminare e rispondere sistematicamente alle contestazioni del contribuente prima che lo stesso si rivolga al giudice; la decisione che l’Agenzia deve adottare sull’istanza del contribuente si fonda, per espressa previsione normativa, sul grado di sostenibilità della pretesa, sull’incertezza della questione controversa e sul principio di economicità dell’azione amministrativa.
La mediazione rappresenta infine una grande opportunità per ridurre ulteriormente il contenzioso tributario in misura consistente, con evidenti benefici per tutti ed in allineamento con gli altri Paesi europei, presso i quali i rinvii alla fase giurisdizionale sono molto meno frequenti.
Tale sfidante obiettivo verrà raggiunto se nella fase di mediazione le Aree legali dell’Agenzia e i difensori dei contribuenti si comporteranno applicando concretamente i principi di collaborazione, buona fede, correttezza e ragionevolezza.
Recupero spese legali Domanda
Nell’ipotesi in cui l’amministrazione, con sentenza passata in giudicato, venga condannata alle spese di giudizio le quali, di norma, prevedono anche il pagamento dell’IVA e della quota prevista per la cassa previdenziale, il difensore della parte privata può procedere direttamente a richiedere all’amministrazione tali somme, eventualmente dietro autorizzazione del contribuente ricorrente, atteso che l’istituto della distrazione (articolo 93 c.p.c.) di fatto non viene applicato nel contenzioso tributario? La problematica è particolarmente sentita soprattutto nelle ipotesi in cui il ricorrente non sia nella possibilità di emettere fattura all’amministrazione (soggetto estinto, contribuente non titolare di partita IVA, ecc.)
Risposta
L’articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (di seguito, per brevità, decreto), prevede al comma 1 che “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”. Ai sensi del successivo articolo 69, le spese del giudizio sono esigibili dall’Ente impositore o dall’Agente della riscossione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che le ha liquidate.
Nessuna disposizione del decreto precisa se il destinatario del pagamento sia la parte vittoriosa o il suo difensore. Conseguentemente, per effetto del rinvio di cui all’articolo 1 del decreto, trovano applicazione le norme del codice di procedura civile compatibili con il medesimo decreto.
Per effetto di tale rinvio, la parte soccombente deve corrispondere le spese alla cui rifusione è stata condannata direttamente al difensore della parte vittoriosa, anziché a quest’ultima, solo se ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 93 (“Distrazione delle spese”) c.p.c., il cui primo comma dispone che “Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate”. Il secondo comma aggiunge che “Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese”. L’applicabilità dell’articolo 93 c.p.c. al processo tributario è stata riconosciuta dalla Cassazione.1
1Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si richiama la prassi in materia ed in particolare la circolare del 6 dicembre 1994, n. 203/E, contenente chiarimenti in ordine al trattamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA delle spese di giudizio a favore del legale distrattario della parte vittoriosa, e la risoluzione del 24 luglio 1998, n. 91/E, contenente chiarimenti in ordine al pagamento dell’IVA sui predetti compensi.