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La risoluzione alternativa delle controversie nel processo civile. Spunti pratici.

La legge 98/2013 ha potenziato nel processo civile due importanti strumenti finalizzati ad una risoluzione della controversia che non giunga naturalmente a sentenza ma che tenga conto il più possibile degli interessi delle parti in giudizio. Il primo strumento è stato introdotto dall’art.185 bis cpc attraverso la proposta conciliativa o transattiva avanzata dal Giudicante adito in presenza di particolari circostanze espressamente stabilite dalla norma ( natura del giudizio, valore della controversia e questioni di facile e pronta soluzione di diritto ). Questo strumento “ endoprocessuale” permette al Giudice di evitare la pronuncia di una sentenza divisiva per cercare di raggiungere un accordo delle parti sulla sua proposta avanzata.

Il secondo strumento a disposizione del Giudicante è la mediazione delegata o demandata o ex officio ( chiamatela come volete anche se preferisco chiamarla “ delegata”) , che ha subito una profonda trasformazione processuale rispetto a quella precedentemente stabilita. La norma di riferimento questa volta è contenuta nel D-Lgs.28/2010 all’art.5 novellato. Ora il Giudice non formula più un invito alle parti, come avveniva nella normativa previgente, ma “dispone” il tentativo di mediazione che diviene condizione di procedibilità della domanda nello stesso processo. Il Giudice, letti gli atti di causa, ha la possibilità di individuare quali controversie possono essere definite con un accordo e , di conseguenza, dispone il tentativo di mediazione che le parti devono iniziare, avendo più stimoli a partecipare. Naturalmente la mediazione delegata può essere esperita anche se la proposta transattiva o conciliativa dello stesso Giudicante, emessa ex art.185 bis cpc, non viene accettata dalle parti e lo stesso Giudicante reputa opportuno far uscire la controversia dal processo per tentare presso un OdM accreditato una soluzione condivisa della stessa.

Ma spingiamoci più avanti : consideriamo l’ipotesi in cui l’attore di un processo abbia proposto prima o fuori dello stesso una domanda di mediazione che non ha prodotto un accordo, può il Giudice disporre la mediazione delegata? Al quesito dobbiamo rispondere affermativamente talchè i due modelli sono diversi ma sicuramente non alternativi perché si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia che non sono sovrapponibili.

Numerose sono state le concrete applicazioni processuali in merito da parte di giudici che non hanno fatto altro che applicare la legge vigente, senza alcun preconcetto verso una soluzione alternativa e condivisa della controversia che non sfoci obbligatoriamente in una sentenza divisiva. Ora, alla luce delle considerazioni fatte, si ritiene pacificamente che il fatto che l’attore abbia proposto, senza successo, prima o furi del processo una istanza i mediazione non sia impeditivo all’attivazione da parte del Giudice della mediazione delegata ex art.5 comma 2 novellato.

E’ sensato considerare che la mediazione delegata ha più possibilità di successo perché evita di percorrere strade all’inizio sconosciute o impraticabili, avendo ormai tracciata la strada segnata dagli elementi in possesso del Giudice e dalla condizione di procedibilità stabilita per il disposto dello stesso Giudicante. Approfondiamo questa considerazione affermando che il Giudice deve, nel provvedimento in cui avvia la mediazione delegata, fissare indicazioni e parametri alle parti e ai loro difensori per poter poi giungere più facilmente all’accordo. Auspichiamo sul punto una giurisprudenza più conforme.

( A cura di Domenico Lenoci -Mediatore e formatore ANPAR)