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Il presidente Pecoraro, da giornalista a giornalista,  risponde  al  direttore di questo giornale, con una citazione  di  Arnold Bennet: Ci sono giornalisti che dicono una cosa che sanno che non è vera, nella speranza che se continueranno a dirla abbastanza a lungo sarà vera.
Confondere i procedimenti giudiziali con quelli extragiudiziali, questo sì che è “inaccettabile”. Un giornale che si rispetti non deve essere mai “ di parte” o di difesa  del mantenimento di interessi specifici di una minoranza.  Sarebbe opportuno prima di parlare di mediazione  leggere bene quello che è scritto nella Legge nazionale, nelle Direttive e nelle Raccomandazioni dell’U.E.

Titolo: Pennello e contro pennello. Mediazione olim (una volta)  Conciliazione

Carissimo Direttore,
quale mediatore professionista aderente all’Anpar, seguo con attenzione gli sviluppi e i tentativi continui di stravolgere l’istituto della mediazione, sembrando alcune note, provenienti da organi rilevanti, non orientamenti e direttive, ma dei gossip in cui ogni notizia fa scoop. Rilevo, nell’articoloapparso oggi 8 marzo dal titolo: “Avvocati: mediatori di diritto ad alta formazione”, delle inesattezze presenti nella circolare del CNF n. 6-2014. Anche se lentamente si sta mutando la struttura della mediazione. Urge un chiarimento e, secondo il mio modesto parere, una rettifica immediata alla succitata circolare 6-2014 del C.N.F., in cui viene suggerito agli avvocati "mediatori di diritto" un percorso formativo di aggiornamento, a mio avviso errato:
a) Le ore di formazione per l'aggiornamento biennale previste dall'art. 18 comma 2° lett g)sono 18 e non 15 o 16 come riportato nella circolare;
b) "l'adeguata competenza" si acquisisce con la frequentazione di un corso base minimo di 50 ore, con una prova di valutazione teorico pratica per ciascun corso di 4 ore.
Attenzione! Al corso base si aggiungono i successivi aggiornamenti biennali e il tirocinio, del quale nella circolare non è fatto riferimento alcuno. Naturalmente è stato trattato un tanto al chilo, ravvisando anche che i mediatori si formano con l’esperienza pratica, il pezzetto di carta che dovrebbe conferire una sorta di elevazione ad un rango superiore non esiste, è frutto di fantasia, stando in periodo di carnevale possiamo dire fantasie di carta, pardon, di coriandoli!! Diventando più estorsivo l’obbligo di frequenza all’acquisto di coriandoli che di esperienza sul campo. Purtroppo, una frangia potremmo dire estremista dell’avvocatura allo slogan no libera mediazione sta prendendo il sopravvento in modo insincero, diffondendo sempre notizie poco verosomiglianti alla realtà e tendenziose, da quello che la legge prescrive e che le circolari e le direttive ministeriali indicano, del resto per tutti in via sperimentale. Caso eclatante una decina di giorni fa circa: l’annuncio della sospensione della mediazione diffuso da un sito che dovrebbe ben valutare quello che divulga, coinvolgendo in grave pregiudizio un organo come il Consiglio di Stato. Senza dubbio tutto l’apparato, ora stravolto da continui interventi unilaterali sulla funzione stragiudiziale “aperta”, deve essere nuovamente rivisto. Va evidenziato che il carico di lavoro maggiore, sgravato al tribunale, è stato addossato agli operatori della mediazione, facendoli lavorare per il Ministero di Giustizia praticamente gratis, grazie all’intervento fraudolento di manovre atte a scoraggiare l’istituto medesimo. La mediazione va riguardata ma nel giusto orientamento, secondo anche una normativa internazionale per una pratica diffusissima all’estero e fuori da ogni compromesso politico ed esclusivistico di operatività. Il persistere nel rendere la mediazione gratuita alla prima introduzione, non scoraggia gli operatori, convinti assertori della mediazione come alternativa alla giustizia ordinaria, ripeto, si favorisce solo il Ministero che demanda così il lavoro del tribunale ad una sua “succursale”. Di fatto l’Organismo ed i suoi operatori sono diventati dei collaboratori volontari della giustizia “ordinaria”, non favorendo né occupazione e né politiche di investimento per l’occupazione. Sarebbe altresì utile conferire al mediatore poteri sanzionatori, garantirgli una maggiore copertura professionale, così com’era per il vecchio giudice del lavoro, potendo intervenire sul poco lodevole comportamento delle parti di chi promuove o aderisce alla mediazione che, sovente, non si presenta all’incontro senza darne preavviso o agisce usando la mediazione come ponte tra le due difese, concludendo quindi in modo illecito delle transazioni stragiudiziali, dimenticando che il procedimento della stessa mediazione è già di per sè stragiudiziale! Questo è il più grave dei fenomeni a cui stiamo assistendo a soli cinque mesi dalla rinascita della “neonata” mediazione. L’avvocato per sua natura è mediatore, ma è diverso nel contesto dell’Istituto della mediazione, anzi, l’avvocato, il chiamato a difendere, dovrebbe rimanere fuori dal contesto così com’era nella precedente prassi, sensibilizzando così l’utenza ad uno strumento veloce, dove in più di un caso nella sua applicazione emerge il “nero”, quello non previsto dal codice e dalle leggi. La funzione del mediatore terzo ed imparziale, assume, molte volte, più la figura di giudice vero e proprio, garante della neutralità dell’intero procedimento, l’ibrido forzato “dell’innesto” dell’avvocatura voluto da alcune associazioni di settore, sta creando solo danni. Del resto la precedente normativa non vietava la presenza dell’avvocato alla mediazione quale supporto ed assistenza per l’istante. Questi sono i punti su cui battere, e non quelli fraudolentemente introdotti poco per volta tendenti ad esclusivizzare l’attività stragiudiziale della mediazione ad una categoria professionale, quale l’avvocatura, privando così l’utenza di un bacino di professionisti che potrebbero meglio interpretare e comprendere esigenze di svariata natura.
Un cordiale saluto,
Rosario Salvatore Migliaccio

Risponde il direttore
Egregio avvocato, premesso che la linea del giornale da me diretto è stata e sarà sempre contraria a ogni forma di obbligatorietà della mediazione, le ricordo, innanzitutto, l’art. 4-bis del d.lg. n. 28/2010 e s.m. (modificato dal decreto “del fare”) che prevede che  “Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori”. È ovvio, che la formazione sia un gradino indispensabile nella preparazione del mediatore, che non nasce tale ma deve esservi educato. Se poi i corsi sono stati organizzati  male, si intervenga su questi (adducere incunveniens non est resulvere argumentum!), la pratica non si può fare in corpore vili a scapito degli obbligati protagonisti del procedimento. Ma questo non può servire da base per un ulteriore e inutile enfatizzazione dell'istituto. Affermare addirittura “che la presenza dell'avvocato-difensore sia di nocumento al procedimento di mediazione”  è veramente inaccettabile: lei dimentica che il diritto alla difesa è garantito costituzionalmente in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost) e nella dizione procedimento è compreso ogni atto che lo compone, quindi anche la "mediazione" che del procedimento stesso, nei casi previsti dalla legge, è "condizione di procedibilità". Se poi le parti raggiungono una transazione al di fuori dell'ambiente "mediatorio" questo dovrebbe essere di conforto al mediatore se veramente crede all'istituto come una missione e un modo per alleviare  la crisi della giustizia. E non si dovrebbe “affermare che "L’avvocato per sua natura è mediatore" poi ci si rammarica che abbia espletato tale sua attività a scapito dei "mediatori ufficiali".
Luigi Berliri