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A chi serve la mediazione  e che cos'è la mediazione? Questa è la domanda che si stanno ponendo  i cittadini a partire dal 21 settembre, data di entrata in vigore della mediazione obbligatoria.
E' necessario fare molta chiarezza in merito, dice Pecoraro, presidente dell’organismo internazionale di conciliazione & arbitrato dell’ANPAR, iscritto al n. 24 del registro tenuto presso il ministero di Giustizia.
" La mediazione riguarda  tutti i  diritti civili e commerciali disponibili dei cittadini e serve a fare in modo di far giungere sul tavolo del giudice quanto meno cause possibili. Questa deflazione si ottiene quando  due o più soggetti il lite tra di loro, alla presenza di un mediatore o meglio ancora "facilitatore"  sottoscrivono un accordo amichevole che soddisfi tutti.
A partire dal 21 settembre il cittadino  prima di andare davanti  ad un giudice per risolvere una  controversia in materia  di:
condominio,
diritti  reali,
divisione,
successioni  ereditarie,
patti  di  famiglia,
locazione,
comodato,
affitto   di   aziende,  
risarcimento   del   danno   derivante   da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo  della stampa o con altro  mezzo  di  pubblicita',
contratti  assicurativi, bancari   e   finanziari,
è  tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Questo significa che  l'esperimento  del  procedimento  di  mediazione  è condizione di procedibilità della domanda  giudiziale ovvero non si può far causa se prima non si è esperito il procedimento di mediazione.  La mediazione sia essa facoltativa che obbligatoria può essere attivata in un qualsiasi momento anche a giudizio pendente.  

Il procedimento è molto semplice. Il cittadino  che ha interesse  avvia la procedura –  “assistito da un avvocato" (facoltativa)” – depositando una domanda presso un organismo di mediazione territorialmente competente  iscritto nel registro tenuto e consultabile on-line presso il ministero di Giustizia. L’organismo invita la controparte chiamata in  causa  ad esprimersi per l’adesione o la mancata adesione a partecipare al procedimento di mediazione. Se controparte aderisce  versa le stesse spese di segreteria (40 euro IVA esclusa)  versate dalla parte che  ha avviato la procedura  e partecipa all’incontro. Le parti sono obbligate personalmente  a partecipare al procedimento, diversamente hanno solo l'artenativa di rilasciare una procura speciale extragiudiziale "ad hoc" al proprio avvocato che lo rappresenta in mediazione.   Al primo incontro il mediatore  sp! iega la funzione e lo svolgimento della mediazione, dopodichè se ritiene  che non vi sono margini è lo stesso mediatore a  redigere  un verbale per mancato accordo ovvero possono essere le stesse parti  a  manifestare l’intenzione di chiudere la mediazione al primo incontro. In questo caso nessun compenso è dovuto all’organismo.Se diversamente le parti accettano di proseguire  con la mediazione  sono dovute le indennità  approvate dal ministero e riportate nella tariffa allegata al regolamento.
Se non aderisce non versa nulla  e l’organismo  redige verbale di mancata adesione, dal quale scaturiscono tutte le conseguenze previste dall'art 13 e 11 del D.lsg 28/2010.
La domanda  singola e/o congiunta il più delle volte è predisposta e pubblicata sul sito dell’organismo chiamato a gestire il procedimento di mediazione.  
L’inciso “ territorialmente competente”  e l’inciso "assistito dall’avvocato"  non è tassativo in quanto le parti possono sempre derogare a detti principi.
Le  parti da utenti potranno decidere autonomamente se e a chi organismo rivolgersi per una valutazione di tempi, di costi, di riservatezza e di professionalità.
TEMPO: il procedimento deve concludersi in max tre mesi;
COSTI:  solo 40 euro di spese di segreteria da parte di chi avvia la procedura se controparte aderisce paga lo stesso importo. In caso di mancato accordo alla prima seduta nulla è dovuto al mediatore diversamente  l’indennità (comprensiva delle spese di segreteria) è quella stabilita dal regolamento dell’organismo reso pubblico sul sito.
RISERVATEZZA: nulla di quanto esposta  durante le seduta di mediazione  può essere divulgato  a terzi,
PROFESSIONALITA’: legata ad una buona formazione  è uno dei principali requisiti che facilita la riuscita della mediazione”.