CONSULTA N. 272/2012: Mediazione obbligatoria illegittima, per eccesso di delega governativa. Punto e a capo. Come già affermato negli articoli precedenti, stando così le cose, non resta al legislatore che la riproposizione coerente della scelta di politica legislativa interna, già in atto con la riforma del condominio in data 20 novembre u.s. e, ove occorra, con il sostegno delle motivazioni concrete della Corte di Giustizia UE in data 18.03.2010. Una legge ordinaria, dunque, di superamento del preteso eccesso di delega della Consulta e di riconferma dei contenuti in D.lgs. 28/2010, semmai migliorandoli, a partire dall’allargamento degli argomenti già in esso previsti, inerenti i c.d. diritti disponibili. Alcune considerazioni però sul tema si rendono necessarie, tenuto conto che, il pronunciamento in esame non è scevro da contraddizioni in termini, valga per tutte, il passo della sentenza, ove si legge: “Come emerge dalla ricognizione che precede, dai richiamati atti dell’Unione europea non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione. Fermo il favor dimostrato verso detto istituto, in quanto ritenuto idoneo a fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, il diritto dell’Unione disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato («può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro», ai sensi dell’art. 3, lettera a, della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008), ma non impone e nemmeno consiglia l’adozione del modello obbligatorio, limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione nazionale. Come si può vedere, per la Consulta, dagli atti dell’UE: – non si evidenzia un’esplicita preferenza per il modello obbligatorio della mediazione, non la s’impone e, dunque se ne ricava una sua neutralità nel merito. Invero, l’agire in atti europeo è giuridicamente corretto poiché, trattandosi di direttiva comunitaria, gli Stati membri vengono interessati dei temi, dei principi e dei tempi da osservarsi nei loro successivi interventi legislativi interni: (le direttive, come si sa, sono di rango inferiore ai regolamenti, aventi, questi, forza di applicazione immediata e puntuale nel diritto nazionale (interno). – risulta il favor verso l’istituto della mediazione, che ne disciplina le modalità procedurali, strutturandolo, con l’avvio delle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro. – resta impregiudicata la legislazione nazionale. Mi chiedo, ma il D.Lgs. 28/2010 così emanato, non prevede il libero avvio delle parti all’istituto in esame e il tentativo di mediazione delegata al giudice ? Non è esso l’atto prescrittivo della nostra legislazione nazionale, con cui la sovranità del Parlamento ha deciso di volere così strutturato nel nostro Paese, l’istituto della mediazione civile e commerciale ? Dopo questo pronunciamento, in corso d’opera, e a due anni e più di rodaggio, con saldo positivo, dell’istituto della mediazione civile e commerciale, credo, debba farsi strada una riforma delle funzioni anche della Consulta, sul modello dell’art. 61 della costituzione francese, per il quale: Le leggi organiche, prima della loro promulgazione, devono essere sottoposti al Consiglio costituzionale che si pronuncia sulla loro conformità alla Costituzione. (A cura del Dott. Martino Pasquale)
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- Articolo pubblicato:10 Dicembre 2012
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