Al momento stai visualizzando La vittoria di Pirro dei detrattori della mediazione
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Unknown-1Negli ultimi  giorni si sono succedute notizie frenetiche e falsi scoop sul comunicato stampa della Consulta,  che ha rilevato “un eccesso di delega” del comma 1 art 5 del D. Lsg 28/2010, il quale “obbliga”  i cittadini ad esperire per alcune materie il tentativo di mediazione, causa improcedibilita’ al giudizio ordinario (ricordiamo che la norma restera’ in vigore fino alla data della  pubblicazione sulla G.U della delibera della Consulta).  

“E’ una vittoria di Pirro – dice Pecoraro, presidente dell’associazione  nazionale per l’arbitrato e la conciliazione –  perche’ per raggiungere  questa  vittoria  e’ stato pagato un prezzo  cosi’ alto da rendere  quasi inutile se non dannosa la battaglia fatta”.

L’esultanza di tanti (che rasenta il ridicolo per chi è maestro del diritto) per la  delibera della Consulta  puo’ essere facilmente smorzata  dalla disamina degli atti processuali e del comunicato stampa della Consulta stessa.

Il 23 e il 24  ottobre scorsi dalla stessa Corte e dagli stessi Magistrati  sono state tenute due  udienze:   nella prima udienza pubblica   si e’ discusso  se dichiarare  l’incostituzionalita’ degli art. 3, 24 e 102 della Costituzione; nella seconda, svolta  in Camera di Consiglio, si e’ discusso invece “dell’eccesso di delega”.

E’ a conclusione di questa seconda udienza che e’ stato emanato il comunicato stampa. Per cui non si e’ trattato, come molti affermano,  di una svista, ma di una chiara posizione dei Giudici costituzionali “sull’eccesso di delega”  e non sulla incostituzionalita’ dell’intera legge 28/2010″.

“Il dato importante – afferma Pecoraro –  e’  che nella prima udienza, quella cioe’  relativa al ricorso per l’incostituzionalita’ degli articoli 3, 24 e 102  sono state rigettate le motivazioni degli ordini professionali.

Non solo. Sempre piu’ fermo e’ il mio convincimento che la Consulta nel riconoscere una netta separazione tra obbligatorieta’ della mediazione ed eccesso di delega   abbia posto un punto fermo: la mediazione e’ l’unica medicina  idonea a deflazionare  i procedimenti a venire e pendenti.
 
Questa e’ una ulteriore fonte giurisprudenziale che arricchisce il novero delle sentenze in tema di obbligatorieta’ della conciliazione, ormai tutte a favore del concetto europeo del libero esercizio della sovrana volonta’ dei cittadini di cui all’art. 111 della Costituzione (giusto processo).

I mediatori per principio deontologico sono portati a mediare. Se continua questa degrinatoria campagna di stampa  contro la mediazione non  vorremmo essere costretti a presentare noi un ricorso contro l’incostituzionalità della norma che prevede nella  riforma forense l’obbligatorieta’ dell’assistenza  degli avvocati  per quanto riguarda gli arbitrati e la mediazione. “Queste si’ che sono norme contro i cittadini e contro la Costituzione”.

“Si dice  – conclude Pecoraro – che e’ stata creata una lobby degli organismi di mediazione. Condivido pienamente. Basta, infatti,  scorrere l’elenco degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto presso il Ministero di Gustizia per rendersi conto che la maggior parte di questa lobby è costituta da organismi pubblici.
Se poi teniamo conto che  in molti  organismi privati figurano iscritti tanti mediatori facenti parte di  organismi pubblici è facile intuire che  c’è una categoria  che combatte contro se stessa e contro i propri iscritti”. Non è un caso se “casta” e “lobby” sono figli appartenenti alla stessa madre.