Negli ultimi giorni si sono succedute notizie frenetiche e falsi scoop sul comunicato stampa della Consulta, che ha rilevato “un eccesso di delega” del comma 1 art 5 del D. Lsg 28/2010, il quale “obbliga” i cittadini ad esperire per alcune materie il tentativo di mediazione, causa improcedibilita’ al giudizio ordinario (ricordiamo che la norma restera’ in vigore fino alla data della pubblicazione sulla G.U della delibera della Consulta).
“E’ una vittoria di Pirro – dice Pecoraro, presidente dell’associazione nazionale per l’arbitrato e la conciliazione – perche’ per raggiungere questa vittoria e’ stato pagato un prezzo cosi’ alto da rendere quasi inutile se non dannosa la battaglia fatta”.
L’esultanza di tanti (che rasenta il ridicolo per chi è maestro del diritto) per la delibera della Consulta puo’ essere facilmente smorzata dalla disamina degli atti processuali e del comunicato stampa della Consulta stessa.
Il 23 e il 24 ottobre scorsi dalla stessa Corte e dagli stessi Magistrati sono state tenute due udienze: nella prima udienza pubblica si e’ discusso se dichiarare l’incostituzionalita’ degli art. 3, 24 e 102 della Costituzione; nella seconda, svolta in Camera di Consiglio, si e’ discusso invece “dell’eccesso di delega”.
E’ a conclusione di questa seconda udienza che e’ stato emanato il comunicato stampa. Per cui non si e’ trattato, come molti affermano, di una svista, ma di una chiara posizione dei Giudici costituzionali “sull’eccesso di delega” e non sulla incostituzionalita’ dell’intera legge 28/2010″.
“Il dato importante – afferma Pecoraro – e’ che nella prima udienza, quella cioe’ relativa al ricorso per l’incostituzionalita’ degli articoli 3, 24 e 102 sono state rigettate le motivazioni degli ordini professionali.
Non solo. Sempre piu’ fermo e’ il mio convincimento che la Consulta nel riconoscere una netta separazione tra obbligatorieta’ della mediazione ed eccesso di delega abbia posto un punto fermo: la mediazione e’ l’unica medicina idonea a deflazionare i procedimenti a venire e pendenti.
Questa e’ una ulteriore fonte giurisprudenziale che arricchisce il novero delle sentenze in tema di obbligatorieta’ della conciliazione, ormai tutte a favore del concetto europeo del libero esercizio della sovrana volonta’ dei cittadini di cui all’art. 111 della Costituzione (giusto processo).
I mediatori per principio deontologico sono portati a mediare. Se continua questa degrinatoria campagna di stampa contro la mediazione non vorremmo essere costretti a presentare noi un ricorso contro l’incostituzionalità della norma che prevede nella riforma forense l’obbligatorieta’ dell’assistenza degli avvocati per quanto riguarda gli arbitrati e la mediazione. “Queste si’ che sono norme contro i cittadini e contro la Costituzione”.
“Si dice – conclude Pecoraro – che e’ stata creata una lobby degli organismi di mediazione. Condivido pienamente. Basta, infatti, scorrere l’elenco degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto presso il Ministero di Gustizia per rendersi conto che la maggior parte di questa lobby è costituta da organismi pubblici.
Se poi teniamo conto che in molti organismi privati figurano iscritti tanti mediatori facenti parte di organismi pubblici è facile intuire che c’è una categoria che combatte contro se stessa e contro i propri iscritti”. Non è un caso se “casta” e “lobby” sono figli appartenenti alla stessa madre.