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CONDANNA IN PRIMA UDIENZA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

La magistratura più attenta, nel caso di specie il Tribunale di Termini Imerese, ha condannato nella prima udienza, sciogliendo la riserva ,in data 9 maggio u.s., su alcune questioni processuali, i convenuti al pagamento a favore dell’Erario di una somma corrispondente al contributo unificato a causa della ingiustificata mancata partecipazione e adesione al procedimento obbligatorio di mediazione, ex art.8, comma 5, del Decreto legislativo n.28/2010, modificato dall’art.2, comma 35 sexies del D.L.n.138/2011.
Invero,i convenuti avevano giustificato la mancata partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione affermandone l’inutilità “ in ragione della acclarata ed atavica litigiosità delle parti”.
Ma il Magistrato giudicante, G.I. dr. Angelo Piraino,  ha ritenuto che la giustificazione addotta non può ritenersi valida in quanto la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sé giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, in quanto tale procedimento è proprio diretto ad attenuare o cercare di attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su presupposti del tutto differenti rispetto a quelli invocati in giudizio e che prescindono da torti o ragioni, guardando ad un contemperamento degli interessi in gioco.
Su tali presupposti, statuendo su questo e altri aspetti del giudizio, Il Giudice ha condannato i convenuti al versamento a favore dello Stato di una somma corrispondente a quella versata dall’attore come contributo unificato come sanzione per la ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.

 

avv.prof.Domenico Lenoci