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APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 16 DICEMBRE 2011.

Avv.prof.Domenico Lenoci – Mediatore e formatore ANPAR

Il nuovo Governo ricalca fedelmente le orme di quello precedente dando un ulteriore impulso e potenziamento alla mediazione con le misure inserite nello schema del decreto legge approvato dal CdM in data 16 novembre 2011, recante “ disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo civile.

Tralasciando per ora le questioni sugli organismi di composizione della crisi, dei quali mi occuperò in un prossimo articolo, mi preme prendere in considerazione le disposizioni in tema di mediazione, e precisamente l’art.13 ( Modifiche alla disciplina della mediazione) che recita testualmente :” Al decreto legislativo 8 marzo 2010 n.28, sono apportate le seguenti modifiche: A) all’art.5, dopo il comma 6, è inserito il seguente 6/bis : Il capo dell’Ufficio Giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’art.37 comma 1 del decreto legge 2011/98 convertito , con modificazioni, dalla legge 2011/111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al CSM e al Ministro della Giustizia”. B) all’art. 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: “ con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’art.5 comma 1”.

Finalmente anche il Governo chiede, obbligandoli legislativamente,  ai magistrati ma soprattutto ai capi degli Uffici Giudiziari( Presidenti di Tribunali, Coordinatori dei giudici di pace) di vigilare sull’applicazione della mediazione obbligatoria e di favorire, con ogni in iniziativa necessaria, l’espletamento della mediazione demandata dal giudice, riferendo  sul loro operato, con frequenza annuale, al CSM e allo stesso Ministro della Giustizia.

Importantissina è anche l’integrazione legislativa operata dallo stesso art.13 dello schema all’art.8. comma 5 del decreto legislativo 2010/28 che diventa :” Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice , con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti ovvero all’udienza successiva di cui all’art.5, comma 1,può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art.116.comma 2 del c.p.c..”

Ne consegue che è concreto ed attuale l’interesse delle parti ad attivare il procedimento di mediazione e ad essere presenti al tavolo del mediatore e la mancata presenza, semza giustificato motivo, sarà sicuramente valutata dal giudice nel successivo giudizio con un’ordinanza non impugnabile d’ufficio.

Si spera che queste decisive disposizioni, soprattutto sul potenziamento della mediazione demandata dal giudice, diventino al più presto legge dello Stato per potenziare ancora di più lo sviluppo della mediazione in Italia.