L’aver dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale di alcuni commi dell’art. 5 , non ha fatto altro che rafforzare l’istituto della mediazione civile , che comunque resta vigente così come pubblicata. Salvo che la Corte Costituzionale non smentisca se stessa a proposito di procedibilità di alcune controversie civili, (sentenze: cfr. Corte Cost. 13 luglio 2000, n. 276; Corte Cost. 4 marzo 1992, n. 82 e, in relazione al giusto processo, Corte Cost. 19 dicembre 2006, n. 436 – n. 47 del 1964, nn. 56, 83, 113 del 1963, n. 40 del 1962 – n. 46 del 1974 -) per ora è necessario solo isolare chi fino ad oggi ha solo mirato all’aggravamento dei conflitti sociali.
La Corte Costituzionale, ha sempre affermato che lo scopo deflattivo dei procedimenti civili connaturati al tentativo di conciliazione obbligatoria, rappresentano certamente un interesse generale, anche in considerazione dei tempi ristretti nei quali si deve concludere la procedura di mediazione (quattro mesi) e del costo ragionevolmente contenuto per le parti che vi ricorrono, non si vede ora per quale motivi dovrebbe andare contro corrente e contro l’U.E.
A tal proposito, dice il presidente Pecoraro, dell’Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione, tutti hanno detto e parlato di tariffe applicabili alla mediazione ma NESSUNO,- T.A.R. compreso – ha mai fatto un raffronto serio tra quello che costa – anche in termine di tempo- un giudizio ordinario e una conciliazione. Un giudizio per un valore di causa di euro 516.501, che parte dalla difesa stragiudiziale costerà quanto in appresso:
- difesa stragiudiziale euro 5.653,21 per parte;
- giudizio di primo grado 23.788,67 per parte.
Dopo la sentenza la parte che ha avuto ragione nel giudizio deve attivarsi per recuperare quanto deciso dal giudice e dunque l’avvocato deve introdurre una nuova procedura per l’esecuzione della sentenza, che se passata in giudicato, assomma ulteriori compensi per l’avvocato pari ad euro 3.065,00 per il decreto ingiuntivo più euro 956,12 per il precetto. Il soccombente non paga? L’avvocato pone in essere ulteriori procedure (esecuzione mobiliare euro 2.846,61, esecuzione immobiliare: euro 5.284,66 – esecuzioni presso terzi euro 3.761,32). Per concludere: dopo circa 10 anni di durata del processo le parti hanno speso: l’attore, euro 45.355,59 la controparte euro 29.441,88. Viceversa con la conciliazione avrebbero speso per l’indennità al conciliatore la modica cifra di 1.333, 33 euro per parte.Da questi compensi sono esclusi quelli per eventuale appello e cassazione. Questo è il vero motivo per cui la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia Europea hanno deciso a favore dell’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di conciliazione in materia di mediazione civile e commerciale. Appare chiaro dunque, che il TAR LAZIO, ha agito alla “Ponzio Pilato,” , lavandosi le mani e trasferendo alla Corte Costituzionale la quale con le tante sentenze sopra richiamate ha già dichiarato costituzionali sia l’art. 24 che il 77.
Pienamente d’accordo,invece, è il presidente Pecoraro, su una rivisitazione dell’articolo 16 del D. Leg.vo 28/2010, richiamato nell’ordinanza “interlocutoria”, in merito ad una migliore regolamentazione degli organismi di conciliazione pubblici o privati. Avevo colto da tempo, continua Pecoraro, che saremmo giunti a questo stato di cose, sia per la formazione dei mediatori professionali che il proliferare di organismi “fatti in casa”, senza valore aggiunto. E’ lontano il tempo che facevo presente al Ministro – dice Pecoraro – che a gestire il procedimento di mediazione dovevano essere gli ordini professionali, le camere di commercio, e quegli enti privati con un minimo di anzianità quinquennale di operatività nei sistemi A.D.R. (Alternative <dispute Resolution). Il risultato, ad oggi, è che gente senza scrupoli sta approfittando del silenzio-assenzo e dei controlli che saranno fatti a “posteriori” dal Responsabile del servizio, per “fare affari” sulle spalle dei giovani.