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Nessuna sospensione alla regolare partenza della mediazione obbligatoria per  le materie di cui all’articolo 5 del D. Leg.vo n. 28/2010,  da parte del TAR LAZIO. Dal 21 marzo, dunque  in “pole position”  i mediatori professionali  che attraverso orgnismi pubblici e privati possono essere chiamati a risolvere le controversie per le quali è obbligatorio  il tentativo di conciliazione,  che se, non fatto, è causa di improcedibilità al giudizio ordinario. Lo strapotere dei vertici dell’O.U.A.  che hanno condotto e stanno conducendo  una battaglia nell’interesse dei loro affari  rischia di mettere in crisi la professionalità di tantissimi avvocati che non possono essere designati conciliatori e di conseguenza indirizzare i loro clienti presso altri colleghi avvocato-conciliatore,  con “il rischio di perdere il cliente” . I vertici dell’O.U.A., a differenza del CNF e degli avvocati penalisti hanno una indiscutibile capacità di fare affari, ma non avrebbero mai  dovuto permettersi  di offendere la professionalità altrui, questo è l’errore grave commesso. Le accuse lanciate di anticostituzionalità  e la minaccia di sciopero, contro la mediazione civile e commerciale  stanno cadendo nel vuoto, portandosi dietro  tutta la professionalità svilita degli avvocati non conciliatori.