Nessuna sospensione alla regolare partenza della mediazione obbligatoria per le materie di cui all’articolo 5 del D. Leg.vo n. 28/2010, da parte del TAR LAZIO. Dal 21 marzo, dunque in “pole position” i mediatori professionali che attraverso orgnismi pubblici e privati possono essere chiamati a risolvere le controversie per le quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione, che se, non fatto, è causa di improcedibilità al giudizio ordinario. Lo strapotere dei vertici dell’O.U.A. che hanno condotto e stanno conducendo una battaglia nell’interesse dei loro affari rischia di mettere in crisi la professionalità di tantissimi avvocati che non possono essere designati conciliatori e di conseguenza indirizzare i loro clienti presso altri colleghi avvocato-conciliatore, con “il rischio di perdere il cliente” . I vertici dell’O.U.A., a differenza del CNF e degli avvocati penalisti hanno una indiscutibile capacità di fare affari, ma non avrebbero mai dovuto permettersi di offendere la professionalità altrui, questo è l’errore grave commesso. Le accuse lanciate di anticostituzionalità e la minaccia di sciopero, contro la mediazione civile e commerciale stanno cadendo nel vuoto, portandosi dietro tutta la professionalità svilita degli avvocati non conciliatori.
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- Articolo pubblicato:10 Marzo 2011
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