Le ragioni di questa bipartizione in ordine alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di mediatore in studio, risiedono nella legge 28/2010, e D.M 180/2010, che hanno hanno introdotto l’obbligo di comunicare dove è svolta territorialmente l’attività di mediazione.
Da ciò, è facile intuire che chi non è delegato o non è un autorizzato all’apertura di un ufficio di conciliazione, come per il passato, ma maggiormente a partire dal 20 marzo 2011, si troverà molto svantaggiato nei confronti di chi ha provveduto già da tempo a “sistemarsi” nelle posizioni più strategiche, sul territorio di appartenenza. A dimostrazione di quanto si afferma l’A.N.P.A.R che rappresento, per dare spazio alle tantissime richieste di autorizzazioni per l’apertura di uffici di conciliazione e delegazioni, dopo la pubblicazione del D.M. 180/2010 ha messo in standby, tutti i precedenti delegati ed autorizzati ed ha soppresso la figura del delegato regionale.
Precedentemente e prima dell’accennata novellazione, molti hanno pensato bene di richiedere una delegazione o l’apertura di un ufficio di conciliazione, “facendo i furbetti” e aspettando passivamente l’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di conciliazione in modo da sedersi senza sforzo e con poco sacrificio “al tavolo” della mediazione civile, qualcuno anche con la convinzione di autodesignarsi mediatore, mettendo in tal modo in cattiva luce la nostra organizzazione.
Ho saputo, anche, per esempio, che molti delegati regionali per il passato hanno manifestato ai corsisti che nulla era possibile senza il loro intervento ovvero che tutto doveva passare attraverso un loro consenso. Nulla di più errato, per cui chiedo scusa, io per primo a quei volenterosi ai quali è stato negato il diritto di interloquire con la sede nazionale, che come molti di Voi sanno è aperta ad ogni tipo di dialogo. Certamente sono tantissimi quelli ai quali è stata revocata la delegazione o l’ufficio di conciliazione, che pur avendo manifestato verbalmente ad essere delegati o autorizzati non hanno provveduto ad inviare controfirmata la lettera d’incarico,facendo trascorrere il silenzio diniego. Non servono scusanti sono stati revocati punto e basta. Avanti i volenterosi! Questa è la chiarezza che dovevo a tutti e che debbo a coloro che pur av! endo chiesto la delega o l’autorizzazione non gli è stata concessa perchè arrivato secondo o terzo. A Giorni cominceranno ad essere pubblicate sul sito le delegazioni e gli uffici di conciliazione comunicati al ministero della Giustizia così come voluta dalla normativa citata.
Quanto sopra detto non vale per quei delegati o autorizzati che hanno regolarmente inviato la lettera d’incarico, controfirmata per accettazione.
Cordiali saluti a tutti il presidente.
Dott. Giovanni Pecoraro