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Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia
00186 ROMA RM
ITALIA

OGGETTO: D. M. n. 180/2010 – MODULISTICA RILASCIO ATTESTATO SUPERAMENTO CORSO

Premesso che:
stiamo ricevendo centinaia di e-mail  di protesta da parte di avvocati che ci segnalano che  secondo l’art. 10  (Doveri di indipendenze) del Regolamento deontologico  numero II “l’avvocato non deve porre  in essere  attività commerciale o di mediazione”

lo scrivente in qualità di rappresentante legale dell’ente formativo privato A.N.P.A.R.,  si è espresso affermando che la parola “mediazione” intesa nel regolamento è riferita  a “senseria” “provvigioni” ecc, che il  mediatore riceve per la conclusione di un affare (vedi mediatore immobiliare” “o “mediatore commerciale”

considerato che effettivamente la parola “mediatore” è riduttiva e non qualificante per dei laureati, iscritti ad altri albi professionali (vedi medico)  o per chi  esercita professioni giuridiche-economiche

Visto che chi compone una controversia  è un conciliatore designato dall’organismo,

chiedo di essere autorizzato  al rilascio di attestati del superamento della prova finale di valutazione dei discenti con la seguente dicitura
” ….omissis……….. “CORSO DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PER CONCILIATORE”
Si approfitta dell’occasione per domandarVi se, anche per le comunicazioni inoltrate a questo Ministero  è valido  il comma 4  dell’Art. 5 del D.M. 180/2010 (silenzio assenso), oppure attendere i termini di risposta di cui al D.L. 241/96.
Grazie, come sempre della vostra disponibilità nell’attesa cordiali saluti.