Con l’art. 6 comma 7 del decreto legge n. 78/2010 (manovra aggiuntiva) – Riduzione dei costi degli apparati amministrativi – il Governo ha lanciato un segnale forte a sfavore della politica clientelare.
Uno scenario impressionante per gli avvocati e per professionisti in generale abituati a ricevere incarichi relativi a studio, ricerca e consulenza, o a prestare attività professionali finalizzate allo studio e soluzioni di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente che si esprimevano in relazioni scritte, resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi; di consulenze giuridiche per specifici quesiti, al di fuori di rappresentanza processuale; studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi. Questi professionisti, per la maggior parte avvocati, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua da prevedere, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per ccento di quella sostenuta nell’anno 2009.
Questa norma è una vera bufera che si è scatenata sugli avvocati e i professionisti, perchè l’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce, per l’affidante anche, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Uno scenario impressionante per gli avvocati e per professionisti in generale abituati a ricevere incarichi relativi a studio, ricerca e consulenza, o a prestare attività professionali finalizzate allo studio e soluzioni di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente che si esprimevano in relazioni scritte, resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi; di consulenze giuridiche per specifici quesiti, al di fuori di rappresentanza processuale; studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi. Questi professionisti, per la maggior parte avvocati, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua da prevedere, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per ccento di quella sostenuta nell’anno 2009.
Questa norma è una vera bufera che si è scatenata sugli avvocati e i professionisti, perchè l’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce, per l’affidante anche, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.