Investire sulla conciliazione per ridurre i costi della Sanità, questo è il suggerimento del dott. Giovanni Pecoraro presidente dell’Associazione Nazionale per la Conciliazione & l’Arbitrato (A.N.P.A.R.).
Le Asl, secondo gli indici Istat, hanno accumulato dal 2000 al 2008 disavanzo per circa 40 miliardi di euro dei quali 15 pesano sulle Regioni del sud, 13 per le Regioni del nord e 12 per le Regioni del centro a guidare questa disastrosa classifica: Lazio, Campania, Sicilia. Il disavanzo accumulato, precisa Pecoraro, è dovuto a debiti verso tutti i fornitori privati del servizio sanitario nazionale.
La ricetta è molto semplice, continua Pecoraro, con l’entrata in vigore dal 20 marzo 2010 del D. Leg.vo 28, la procedura della conciliazione costituisce uno strumento estremamente efficace per la composizione amichevole dei contenziosi, nelle controversie civili e commerciali: esso infatti permette a chi ha interesse a tutelare i propri diritti disponibili, di amministrare il problema e di raggiungere una soluzione stragiudiziale soddisfacente per tutti.
Partecipando ad un incontro di conciliazione le aziende sanitarie e i debitori/ creditori, volontariamente, decidono di farsi aiutare da un conciliatore, soggetto neutrale, indipendente ed imparziale, al fine di trovare un accordo, contribuendo così in modo positivo al raggiungimento dell’accordo stesso. Tutto ciò avviene nella più totale riservatezza, comporta costi contenuti e comunque, sempre pre-determinati, e soprattutto implica tempi brevi (max 120 giorni), costi di giustizia azzerati e possibilità di avere un verbale che omologato da una delle parti diventa sentenza che assume carattere di titolo esecutivo, valido per l’esproprio, ipoteca ecc., ulteriori vantaggi, dunque, considerata la lentezza “lumaca” dei tribunali ordinari.
Un esempio per tutti, per una controversia risolta attraverso l’ANPAR di valore fino a 5.000 euro il costo per parte, tra avvio di procedura conciliativa ( spese di segreteria) e compenso al conciliatore è di 90 euro, costo tra l’altro rimborsabile con il credito di imposta ai sensi dell’art. 17 del D.Leg. 28/2010.
Ora, se, si considerano i giudizi in corso, la cui sorta capitale è aumentata di oltre il 15% annuo, ben si comprende la necessità di chiamare a conciliare i debitori e i creditori delle aziende sanitarie o viceversa.
E per le nuove controverse? “Bisogna bloccarle sul nascere” – continua PECORARO – avviando attraverso la segreteria di un organismo iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, la procedura conciliativa, o da parte dell’azienda sanitaria appena riceve la lettera di messa in mora e/o prima di iniziare un contenzioso, nel caso di recupero di crediti o dal debitore/cittadino prima di avviare un giudizio ordinario, il quale volendo può partecipare personalmente alle sedute che, il conciliatore fissa.
Conciliatori ad hoc, che dovranno, necessariamente acquisire competenze specifiche in materia sanitaria, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, seminari e convegni. Al riguardo, l’ANPAR si farà anche carico di adeguare opportunamente alla specificità della materia, che i prossimi D. M. prevederanno e che interessano gli “Organismi di Conciliazione” e gli “Enti di Formazione”.
In tutti i casi resta, inalterata l’ossatura del D. Leg.vo 28/2010, così come legiferato, riguardante l’intera attività di mediazione civile. Dove si fanno ogni giorno più pesanti le conseguenze delle controversie in materia di sanità pubblica è necessaria la libertà di conciliare attraverso organismi conciliativi che non hanno scopo di lucro e che hanno più cara la fede “del conciliare” piuttosto che il denaro.
Le Asl, secondo gli indici Istat, hanno accumulato dal 2000 al 2008 disavanzo per circa 40 miliardi di euro dei quali 15 pesano sulle Regioni del sud, 13 per le Regioni del nord e 12 per le Regioni del centro a guidare questa disastrosa classifica: Lazio, Campania, Sicilia. Il disavanzo accumulato, precisa Pecoraro, è dovuto a debiti verso tutti i fornitori privati del servizio sanitario nazionale.
La ricetta è molto semplice, continua Pecoraro, con l’entrata in vigore dal 20 marzo 2010 del D. Leg.vo 28, la procedura della conciliazione costituisce uno strumento estremamente efficace per la composizione amichevole dei contenziosi, nelle controversie civili e commerciali: esso infatti permette a chi ha interesse a tutelare i propri diritti disponibili, di amministrare il problema e di raggiungere una soluzione stragiudiziale soddisfacente per tutti.
Partecipando ad un incontro di conciliazione le aziende sanitarie e i debitori/ creditori, volontariamente, decidono di farsi aiutare da un conciliatore, soggetto neutrale, indipendente ed imparziale, al fine di trovare un accordo, contribuendo così in modo positivo al raggiungimento dell’accordo stesso. Tutto ciò avviene nella più totale riservatezza, comporta costi contenuti e comunque, sempre pre-determinati, e soprattutto implica tempi brevi (max 120 giorni), costi di giustizia azzerati e possibilità di avere un verbale che omologato da una delle parti diventa sentenza che assume carattere di titolo esecutivo, valido per l’esproprio, ipoteca ecc., ulteriori vantaggi, dunque, considerata la lentezza “lumaca” dei tribunali ordinari.
Un esempio per tutti, per una controversia risolta attraverso l’ANPAR di valore fino a 5.000 euro il costo per parte, tra avvio di procedura conciliativa ( spese di segreteria) e compenso al conciliatore è di 90 euro, costo tra l’altro rimborsabile con il credito di imposta ai sensi dell’art. 17 del D.Leg. 28/2010.
Ora, se, si considerano i giudizi in corso, la cui sorta capitale è aumentata di oltre il 15% annuo, ben si comprende la necessità di chiamare a conciliare i debitori e i creditori delle aziende sanitarie o viceversa.
E per le nuove controverse? “Bisogna bloccarle sul nascere” – continua PECORARO – avviando attraverso la segreteria di un organismo iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, la procedura conciliativa, o da parte dell’azienda sanitaria appena riceve la lettera di messa in mora e/o prima di iniziare un contenzioso, nel caso di recupero di crediti o dal debitore/cittadino prima di avviare un giudizio ordinario, il quale volendo può partecipare personalmente alle sedute che, il conciliatore fissa.
Conciliatori ad hoc, che dovranno, necessariamente acquisire competenze specifiche in materia sanitaria, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, seminari e convegni. Al riguardo, l’ANPAR si farà anche carico di adeguare opportunamente alla specificità della materia, che i prossimi D. M. prevederanno e che interessano gli “Organismi di Conciliazione” e gli “Enti di Formazione”.
In tutti i casi resta, inalterata l’ossatura del D. Leg.vo 28/2010, così come legiferato, riguardante l’intera attività di mediazione civile. Dove si fanno ogni giorno più pesanti le conseguenze delle controversie in materia di sanità pubblica è necessaria la libertà di conciliare attraverso organismi conciliativi che non hanno scopo di lucro e che hanno più cara la fede “del conciliare” piuttosto che il denaro.