PROTOCOLLO D’INTESA CONVENZIONE
Tra
A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione) riconosciuta ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.M. del 23 luglio 2004, n. 222, quale ente formativo accreditato e iscritta presso il registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero di Giustizia con D.D.G. del 21 settembre 2007, con sede in Pellezzano Loc. Corgiano, 20/D C.F. e P.I. 03023510658 in persona del suo Presidente Dr. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino il 21/10/1945;
nonché
L’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’ANPAR deputato a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del D. Lgs. 17/01/2003, n. 5 e suoi DDMM nn. 222/2004 e 223/2004, riconosciuto con D.D.G. del 29 gennaio 2008 ed iscritto al N. 24 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con sede in Pellezzano Loc. Corgiano 20/D C.F. e P.I. 03023510658 in persona del suo Presidente Dr. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino il 21/10/1945, da una parte
e
CONFCOMMERCIO con sede legale in Via Duomo, 34 SALERNO C.F. 80027470659, in persona del suo Presidente Provinciale Guido Arzano nato in Salerno 10 giugno 1948 C.F. RZNGDDU48H10H703X,
PREMESSO che:
• CONFCOMMERCIO prevede tra i propri scopi statutari iniziative formative in materia di diritto dei COMMERCIANTI nei settori inerenti la loro attività, nonché forme di conciliazione extragiudiziale delle controversie tra fornitori, utenti ed operatori;
• l’A.N.P.A.R. quale organo riconosciuto dal Ministero del Giustizia svolge corsi riconosciuti per ottenere la qualifica di Conciliatore Professionisti, nonché l’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato è Ente deputato a svolgere e tenere le Conciliazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003
CONSIDERATO che:
• la recente legislazione (Decreto legislativo n. 206 del 06 settembre 2005, cosiddetto “Codice del consumo”) tende ad incoraggiare la promozione dei diritti dei consumatori ed utenti nonché il ricorso alle procedure alternative di risoluzione delle controversie con forme adeguate quali la conciliazione stragiudiziale di cui al decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 5 (controversie in materia societarie-economiche e finanziarie), in conformità e nel rispetto dei principi stabiliti dalle suddette norme, nonché dalla Legge 249/97 e dalla Delibera Agcom n. 182/02/CONS,
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA VALIDO ANCHE QUALE CONVENZIONE
1. Le premesse costituiscono il protocollo e sono parte integrante della presente convenzione.
2. Tra tutte le sopra indicate parti così come rappresentate si promuove una iniziativa formativa in materia di diritto dei consumatori ed una procedura di conciliazione extragiudiziale delle controversie insorgenti tra i propri iscritti e tra questi e fornitori, consumatori, istituzioni pubbliche e private disciplinata da apposito regolamento.
3.Con il presente accordo le parti danno vita ad un disciplinante per la procedura di conciliazione (di seguito, “Procedura”) amministrata dall’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’A.N.P.A.R. (di seguito, “Organismo”) finalizzata alla risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere fra i propri iscritti e tra questi e fornitori, consumatori, istituzioni pubbliche e private, rappresentati della CONFCOMMERCIO firmataria del Protocollo d’Intesa.
4. In tema di conciliazione e formazione l’A.N.P.A.R. si atterrà a tutte le normative vigenti.
5. Per rendere operativa la presente convenzione la CONFCOMMERCIO della provincia di Salerno provvederà a diffondere tra i suoi associati principalmente l’opportunità di poter svolgere le controversie societarie, economiche e finanziarie, e patti di famiglia ricompresi nell’art. 1 del D. Lgs. n. 5/2003 attraverso la procedura Conciliativa di cui all’art. 38 del precitato Decreto, indicando quale Ente deputato a ciò l’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato, completo di recapiti telefonici della segreteria dell’Organismo – tel. 089/2590961- fax 089/481037, e-mail: info@anpar.it.
6. L’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato s’impegna a far svolgere tale attività di Conciliazione agli iscritti alla CONFCOMMERCIO con la riduzione del 50% del costo previsto per l’avvio della procedura di cui all’art. 3, comma 2 del D.M. 223/2004. La segreteria dell’Organismo regolerà la procedura di conciliazione. La procedura di Conciliazione potrà essere svolta presso la sede della CONFCOMMERCIO e per tale utilizzo logistico ed impegno di spazi dedicati, e utilizzo dei beni di proprietà della CONFCOMMERCIO sarà riconosciuto, a quest’ultima, un rimborso spese pari al 20% dell’importo che le parti corrisponderanno all’Ente di Conciliazione in base alle tariffe previste dal DM 223/2004 ed approvate dal Ministero della Giustizia per il medesimo Ente per le procedure di conciliazione societaria.
7. Per l’attività formativa in ossequio ai DD.MM. nn. 222/2004 e 223/2004 nonché al D.D.G. del 24 luglio 2006 l’A.N.P.A.R. potrà svolgere dei corsi per la Conciliazione di base o specialistici su richiesta della CONFCOMMERCIO con i partecipanti indicati dalla stessa e che abbiano i requisiti previsti dalla legge per poter accedere ai corsi formativi. Tali corsi saranno pubblicizzati dalla CONFCOMMERCIO alla quale verrà riconosciuto una rimborso spese pari al 10% dei versamenti, al netto di IVA, effettuati dai corsisti.
Tali corsi saranno diretti e curati da personale esclusivamente dell’ANPAR così come previsto dalla legge.
8. Potrà essere elaborato un vademecum informativo da distribuire ai propri associati della Conciliazione societaria e conciliazione in generale da parte della CONFCOMMERCIO con il supporto scientifico dell’ANPAR e suoi formatori.
9. Per diffondere il più possibile la cultura della Conciliazione non solo tra gli associati CONFCOMMERCIO, ma anche per il resto del grande pubblico, potranno essere organizzate delle manifestazioni, convegni, tavole rotonde, e quant’altro, a cura della CONFCOMMERCIO e con il contributo scientifico dei formatori dell’A.N.P.A.R. che interverranno alle predette manifestazioni, nonché per l’organizzazione scientifica dell’evento.
10. Sempre per poter diffondere la Cultura della Conciliazione potranno essere organizzati degli incontro pomeridiani con cadenza trimestrale presso la sede CONFCOMMERCIO tra i vari associati e docenti formatori ANPAR per approfondire alcuni particolari aspetti della Conciliazione, e verrà corrisposto agli appartenenti all’A.N.P.A.R. solo il rimborso spese per viaggi, trasporti, pernottamento.
11. Potrà essere valutata l’opportunità, previa deliberazione unanime dei rappresentati legali delle due associazioni, di istituire borse di studio o assegni di ricerca per la diffusione della cultura della Conciliazione, o nuove metodologie di conciliazione e nuove opportunità anche prevedendo degli stage all’estero per i Conciliatori professionisti già in possesso di tale qualifica nonché di ulteriori titoli valutativi che denotano la conoscenza e professionalità in materia di conciliazione. A tal fine potranno essere coinvolte altre associazioni o Enti pubblici o privati per il supporto economico all’iniziativa, o presentare uno specifico progetto con contributi-finanziamenti ottenuti da organismi nazionali o internazionali.
12. La CONFCOMMERCIO quale Ente Associativo, in persona del suo Presidente o Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione scientifica dell’ANPAR e suoi formatori per eventuali profili giuridici-contrattuali inerenti la conciliazione, tra la CONFCOMMERCIO e soggetti terzi o fornitori di servizi. La presente convenzione deve intendersi estese a tutte le sedi comunali CONFCOMMERCIO presenti nella provincia di Salerno e può essere proposta, se ritenuto opportuno, a tutte le sedi provinciali CONFCOMMERCIO presenti sul territorio Nazionale.