Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori, questo è quanto stabilisce con sentenza il Tribunale di Torino, sez. I civile del 09/06/2016, n. 3276/2013 sul fallimento S. di M.V. & Co. S.a.s. si affronta, quale questione preliminare, il tema della trascrizione dell’accordo conciliativo di accertamento dell’usucapione
Nella sentenza è stato anche affermato che “risulta sufficientemente accertato che i convenuti signori ——-. e ———- avevano acquistato la mera “detenzione qualificata” degli immobili in questione, inidonea all’acquisto ad usucapionem “,considerato lo stretto legame di parentela tra le parti, si presume che il fallito avesse trasmesso alla figlia ed al genero il godimento gratuito degli immobili in questione e, dunque, un semplice diritto personale di godimento.