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“In tema di arbitrato, anche a seguito dell’ordinanza delle Sez. Unite n. 24153 del 2013, la questione concernente la portata di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, rispetto ad un’altra, intercorrente tra le stesse parti, per arbitrato irrituale, non integra una questione di “competenza”, bensì una questione di merito, la cui soluzione richiede l’interpretazione della clausola secondo gli ordinari canoni ermeneutici, dettati per l’interpretazione dei contratti” questo è il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza allegata(clicca qui).