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D.M. 25/02/2016, n. 48 del Ministero della Giustizia

 

…..Omissis………..ADOTTA

il seguente regolamento:
 
Art. 1. Oggetto del regolamento. Definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
 
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 
a) «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) «commissione centrale»: la commissione di cui all'articolo 47, comma 1, della legge;
c) «commissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 2, della legge;
d) «sottocommissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 3, della legge.
 
Art. 2. Modalità di presentazione delle domande
1. Con decreto del Ministro della giustizia vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e sono fissati il termine e le modalità di presentazione della domanda. Il decreto deve prevedere che la domanda può essere presentata anche con modalità telematiche, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel medesimo decreto è rimessa a ciascuna commissione distrettuale l'indicazione dei luoghi e delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la commissione distrettuale provvede a norma del periodo precedente e ne dà pubblicità in una sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia.
 
2. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. E' consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
 
3. Sull'ammissibilità delle domande decide senza ritardo la commissione distrettuale formando l'elenco degli ammessi, che è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. Dell'elenco è data comunicazione agli ammessi mediante la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a ciascun candidato ammesso a mezzo di posta elettronica ordinaria. Quando nella domanda non è indicato un indirizzo di posta elettronica, dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante posta raccomandata.
 
Art. 3. Formulazione e consegna dei temi
1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale.
 
2. Il tema di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, è formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonché la specifica capacità di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.
 
3. In un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il Ministero attiva una casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale. Il file contenente la chiave privata di decrittazione è inserito dal Ministero in un'area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i sessanta e i trenta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della prima prova scritta, il Ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l'accesso all'area riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la chiave privata di decrittazione deve essere scaricato dal presidente della commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui all'articolo 4, comma 1. All'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica certificata e redige un verbale in cui dà atto che la decrittazione è avvenuta dopo l'attivazione del monitoraggio dello spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e le credenziali personali per l'accesso all'area riservata del sito internet del Ministero sono fornite anche al presidente della sottocommissione distrettuale ovvero ad un componente della commissione distrettuale cui è affidata la polizia degli esami che si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prima prova scritta, il presidente della commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro ai quali devono essere fornite le credenziali a norma del periodo precedente.
 
Art. 4. Svolgimento delle prove scritte
1. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico – direzione generale attività territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.
 
2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.
 
3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.
 
4. Il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non è consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge l'invito di cui al periodo precedente ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali individuati dalla commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Quando il candidato non consente le operazioni di controllo, il presidente o uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale dispone che non gli sia permesso l'ingresso nel locale degli esami e dichiara che il candidato ha perso il diritto all'esame. Il responsabile del personale preposto alla vigilanza redige un verbale per indicare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, le generalità dei candidati che hanno rifiutato di sottoporsi a controllo, nonché il presidente o il componente della commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che il candidato ha perso il diritto all'esame.
 
5. Ciascun candidato è collocato in un tavolo separato individuato in modo casuale. Ai fini dell'articolo 46, comma 7 della legge, la commissione distrettuale stabilisce le modalità per l'assegnazione casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.
 
6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentano quando la dettatura è iniziata.
 
7. I candidati devono utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, della data della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.
 
8. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei.
 
9. E' escluso dall'esame colui che contravviene alle disposizioni dirette ad assicurare la regolarità dell'esame.
 
10. L'esclusione è disposta dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, sentiti almeno due componenti della commissione.
 
11. I candidati ritirati o espulsi non possono lasciare i locali degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.
 
12. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale. Ad essi è affidata la polizia degli esami e sono coadiuvati dal personale preposto.