Tribunale di Bari – sez. II civile – ordinanza del 19 ottobre 2015 Giudice dott.ssa Fazio.
Il giudice unico, visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osservato che all’odierna udienza la difesa dell’opponente ha insistito nell’eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura conciliativa di mediazione in violazione del disposto di cui all’art. 5 DLgs 28/10, tempestivamente sollevata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
osservato che l’eccezione, ritualmente proposta, appare fondata in relazione alla natura del contratto posto alla base dell’opposto monitorio e che peraltro al parte opposta non ha neppure insistito all’udienza del 12.10.2015 per la concessione della clausola ex art. 648 cpc;
PQM
Visto l’art. 5, comma 1-bis DLgs 28/10, assegna gg 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l’attivazione del procedimento di mediazione;
invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4, comma 3, DLgs 28/10 e delle conseguenze previste dalla legge in caso di mancata attivazione e/o mancata partecipazione al procedimento.
Rinvia per il prosieguo all’udienza del … , Tribunale di Bari – sez. II civile – ordinanza del 19 ottobre 2015 Giudice dott.ssa Fazio.
Il giudice unico, visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osservato che all’odierna udienza la difesa dell’opponente ha insistito nell’eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura conciliativa di mediazione in violazione del disposto di cui all’art. 5 DLgs 28/10, tempestivamente sollevata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
osservato che l’eccezione, ritualmente proposta, appare fondata in relazione alla natura del contratto posto alla base dell’opposto monitorio e che peraltro al parte opposta non ha neppure insistito all’udienza del 12.10.2015 per la concessione della clausola ex art. 648 cpc;
PQM
Visto l’art. 5, comma 1-bis DLgs 28/10,
assegna gg 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l’attivazione del procedimento di mediazione;
invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4, comma 3, DLgs 28/10 e delle conseguenze previste dalla legge in caso di mancata attivazione e/o mancata partecipazione al procedimento.
Rinvia per il prosieguo all’udienza del … , riservando, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, di nominare un CTU (con il conseguente aggravio di costi, agevolmente superabile davanti al mediatore e con il riscontro congiunto dei tassi soglia per tempo vigenti e l’eventuale ricalcolo in contraddittorio del dovuto) che provvederà a:
1) accerti il CTU, acquisita la documentazione in atti, i rapporti dare/avere tra le parti e il rispetto dei singoli tassi alla soglia della legge 108/96, eliminando gli addebiti per interessi in caso di superamento; 2) applichi la capitalizzazione prevista in contratto, ove la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto e ne preveda la reciprocità tra le parti, escludendo in caso contrario qualsiasi capitalizzazione;
3) determini il CTU il saldo del rapporto in questione al netto delle somme eventualmente versate dall’opponente, verificando altresì il rispetto del tasso soglia anche in riferimento agli interessi moratori pattuiti.